REPLAY. Sezioni Unite: la domanda nuova in appello, anche se inammissibile, produce l’effetto interruttivo della prescrizione S.U. 27/01/2016, n. 1516


In questi giorni, con la sentenza S.U. 27/01/2016, n. 1516, le Sezioni Unite Civili della Cassazione, a risoluzione di una questione di particolare importanza, hanno affermato che la proposizione di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, ha ugualmente effetto interruttivo della prescrizione.

L’art. 2943 CC

In tema di prescrizione, l’art. 2943 CC recita che:

«La prescrizione e’ interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio»

Il caso

La fattispecie da cui muove la pronuncia delle S.U. è quello di un professionista che, dopo aver subito la revoca, in primo grado, del decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di suoi compensi, con l’atto di appello inoltrava domanda di indebito per arricchimento senza causa, ma la Corte d’appello respingeva l’impugnazione e dichiarava intervenuta la prescrizione del diritto di credito per arricchimento senza causa, non ritenendo ammissibile quale atto interruttivo della prescrizione, la domanda proposta in sede di appello.

La decisione delle Sezioni Unite Civili

Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la posizione assunta nella sentenza n. 1516/2016 dalle S.U. della Corte di legittimità, è la seguente:

«la norma di cui all’art. 2943, primo comma, cod. civ. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, nonchè dalla domanda proposta nel corso di esso (ibidem, secondo comma).
Orbene, la domanda nuova – al di fuori dell’ipotesi della contumacia del convenuto, non pertinente al caso in esame – non può che essere notificata al difensore costituito (art. 170, primo comma, cod. proc. civ.), sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell’ambito del processo in corso. In tale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (art. 2945, secondo comma, cod. civ.).
L’unica eccezione a tale ulteriore effetto, di natura sospensiva, è costituita dall’estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della stessa parte; che, comunque, fa salvo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell’atto di citazione»

E così conclude affermando che:

«la Corte d’appello di Lecce ha ritenuto, invece, di escludere entrambi gli effetti, considerando tamquam non esset la domanda proposta con l’atto di appello, in quanto nuova, e perciò inammissibile. In tal modo, ha confuso, però, l’aspetto processuale dell’inammissibilità con quello sostanziale dell’interruzione della prescrizione».

Documenti & Materiali

scarica la sentenza S.U. 27/01/2016, n. 1516

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 01/02/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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