Separazione o divorzio: i ‘vestiti della mamma’ e i ‘vestiti del papà’ …… Milano applica le sanzioni In nota a decreto Tribunale di Milano, Sez. IX, 07/01/2018


Si segnala una recente ed interessante decisione della Sezione IX, Tribunale di Milano (07/01/2018), che con un’articolata motivazione, tenta di risolvere i problemi di rapporto genitori/figli, nel caso in cui i genitori separati siano, ciò malgrado, ancora molto rancorosi l’uno con l’altro ed in generale abbiano un rapporto altamente conflittuale tra loro che si riverberi sulla modalità di svolgimento delle frequentazioni del singolo genitore con il figlio.

Difficoltà di rapporto che si traduce, addirittura, nell’impedire al bambino, quando è con un genitore, di indossare gli abiti che gli ha comprato l’altro, o il cellulare, e così via.

Sembrano situazioni paradossali e casi limite ma non è così, perchè, al contrario, sono atteggiamenti che ricorrono piuttosto frequentemente tra i genitori separati/divorziati con figli che, per tante ragioni, non hanno metabolizzato quanto tra loro accaduto. La questione ‘abiti’ in particolare, ma anche l’igiene personale verso il figlio (che l’altro genitore contesta puntualmente costringendo lo sfortunato figlio alla ripetizione della doccia), o altro ancora, costituiscono, a loro volta, occasione e fonte di conflitto e lite continua ed infinita.

Nel caso sottoposto al giudice ordinario di Milano, con il  decreto, Sez. IX, 07/01/2018, all’esito della CTU, tra le altre cose, veniva accertato che:

«i due genitori non sono riusciti in questi anni a trovare tra loro modalità di gestione minimamente collaborative con il risultato che, ad esempio, i vestiti “della mamma” devono stare a casa della mamma e quelli “del papà” a casa del papà. Così (…), nei weekend di spettanza paterna, viene spogliato al suo arrivo degli abiti che indossa e rivestito il lunedì mattina della biancheria “materna” usata il venerdì. Lo stesso dicasi per quanto concerne il telefono cellulare: a casa della madre (…) ha in uso un cellulare di ultima generazione con cui può comunicare con i suoi amici; quando si reca dal papà invece viene dotato di un altro telefonino con cui può comunicare solo con la madre».

Il caso da cui muove il Tribunale di Milano è introdotto da un genitore che fa ricorso al giudice ordinario, appunto il Tribunale civile di Milano, per denunciare le inadempienze dell’altro genitore rispetto al provvedimento di affidamento e di frequentazione emesso in precedenza dal  Tribunale per i minorenni (perchè verosimilmente si tratta di separazione di genitori non coniugati prima della riforma del D.LGS 28/12/2013, n. 159).

Milano osserva giustamente che:

«la mancanza di riconoscimento reciproco tra i genitori obbliga il minore ad una difficile e penosa scissione interna del suo universo affettivo, al punto che al cospetto del padre esclude la madre e tutti i familiari materni dalla rappresentazione grafica della sua famiglia e parimenti, al cospetto della madre, esclude il padre e tutti i familiari paterni. Il minore appare rassegnato ad una condizione di incomunicabilità tra i due mondi e la stessa prospettiva di un avvicinamento o di un incontro tra i genitori, seppure sia una condizione intimamente anelata, è per lui ragione di preoccupazione, per il timore che possa provocare nuovi motivi di astio o di scontro, condizione che provoca nel bambino forti sensi di colpa nella consapevolezza di essere al centro della disputa genitoriale”».

Insomma una situazione gravemente pregiudizievole per il bambino.
Le misure adottate in quel caso dal Tribunale di Milano riguardano entrambi i genitori e sono piuttosto ‘forti’ perchè (oltre a regolamentare nel modo più dettagliato possibile, per evitare le discussioni tra i genitori, le frequentazioni genitore/figlio), consistono nel confermare l’affidamento del minore al Comune (misura già a suo tempo disposta dal TM), ferma la collocazione del minore presso la madre; nel prescrivere ad entrambi un percorso di sostegno genitoriale con almeno due incontri mensili per la durata di 12 mesi; nel prevedere uno spazio psicologico individuale per il minore.

Ma la misura più forte adottata dal Tribunale di Milano, oltre all’ammonimento ex art. 709 ter cpc, è quella ‘sanzionatoria’ da un punto di vista economico ex art. 614 bis cpc, posta a carico del genitore più riottoso (in quel caso, la madre), ossia quello che, nel caso di specie, opponeva resistenza, se non quando addirittura ostruzionismo vero e proprio , alle frequentazioni del figlio da parte dell’altro, ad esempio costringendo il bambino, dopo il pernottamento dal padre, a passare presso la casa materna per prelevare il materiale scolastico o quello sportivo; oppure, ancora, rifiutando di consegnare il bambino al padre adducendo una sua malattia senza tuttavia certificazione medica di supporto.

A fronte di questi comportamenti materni con il decreto Tribunale di Milano, Sez. IX, 07/01/2018  che qui si segnala, applica le seguenti misure sanzionatorie:

«a fronte, peraltro, del permanere di atteggiamenti ostativi ed ostacolanti da parte della resistente .- da ultimo denunziati dalla difesa del ricorrente anche all’udienza del 13.12.2017- deve procedersi all’ammonimento ex ufficio ( ex art. 709 ter c.p.c.) della resistente invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostative connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio. Si ritiene che- quale ulteriore “sanzione punitiva” che possa fungere da deterrente ai comportamenti ostativi ed ostacolanti la frequentazione tra padre e figlio e il legittimo esercizio del diritto di visita paterno deve prevedersi, ex art. 614 bis c.p.c., che la resistente sia condannata a corrispondere al resistente la somma di Euro 30,00 per ogni volta in cui ilminore sia “costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva” e che sia altresì condanna al pagamento della somma di Euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva- ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) del mercoledì».

Insomma, il giudice di Milano applica alla madre riottosa la ‘sanzione’ pecuniaria prevista per il caso di inadempimento dell’obbligo di fare ex art. 614 bis cpc, sanzione che scatta per ogni singola volta che la stessa non ottemperi al suo – diciamo – ‘dovere di collaborazione’ verso l’altro genitore per consentirgli la regolare frequentazione del figlio.

La misura adottata, peraltro d’ufficio, pur risultando forse problematica sotto il profilo probatorio con riguardo all’eventuale inadempimento, appare originale ed interessante.

Documenti & materiali

Scarica il decreto Tribunale di Milano, Sez. IX, 07/01/2018

 

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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