Ricorso per cassazione, art. 360 bis cpc: la Sesta Sezione chiede l’intervento delle S.U. In nota a ordinanza interlocutoria Cass. Civ., Sez. VI, 11/10/2016, n. 20466


L’art. 360 bis CPC, nella formulazione introdotta dalla L.  18/06/2009, n. 69, testualmente recita così:

«il ricorso e’ inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando e’ manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo».

Come noto (e come è comprensibile), questa disposizione processuale, è stata ed è tuttora oggetto di molte contestazioni. Ma il punto intorno al quale, in sede di Cassazione, di recente si è svolta discussione, non è tanto il merito della norma, quanto la sua applicazione.

Precisamente la Sesta Sezione della Suprema Corte si è posta il problema se un ricorso proposto contro una pronuncia conforme alla giurisprudenza di legittimità e senza ragioni per mutare quell’orientamento, debba essere dichiarato inammissibile oppure manifestamente infondato.

Più esattamente, la Sesta Sezione sembrerebbe mettere in discussione quell’interpretazione della norma che, nel 2010, cioè pochi mesi dopo l’entrata in vigore della citata norma per effetto della cit. L. 69/2009, avevano dato le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza S.U., 06/09/2010, n. 19051, precisando che:

«il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata».

In sostanza, secondo le Sezioni Unite del 2010, l’art. 360 bis CPC, ricorrendone i presupposti, dovrebbe condurre non ad una dichiarazione di inammissibilità ma di manifesta infondatezza.

Oggi, invece, con l’ordinanza 11/10/2016, n. 20466 la Sezione Sesta della Corte di legittimità pensa che quell’interpretazione debba essere riconsiderata per cui ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite affinché esse riesaminino la questione se il ricorso per cassazione immotivatamente contrario alla giurisprudenza di legittimità, a norma dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., debba essere dichiarato inammissibile anziché rigettato per manifesta infondatezza.

Precisamente, con l’ordinanza 11/10/2016, n. 20466 che qui si segnala, la Sesta Sezione afferma che:

«fino ad oggi, l’art. 360-bis c.p.c. è rimasto confinato in un ambito di sostanziale irrilevanza, a sola giustificazione del rito camerale adottato per rigettare o accogliere il ricorso proposto contro pronunce conformi o disformi ad una consolidata giurisprudenza di legittimità (art. 375 c.p.c., n. 5, anch’esso modificato dalla legge n. 69/09)».

E considera che, oggi, a distanza di alcuni anni dall’entrata in vigore della citata L. 69/2009, e soprattutto dall’interpretazione che ne hanno dato le S.U. sopra citate del 2010, vi sono motivi per ripensare, rimeditare (e dunque mutare) quell’interpretazione.

Precisamente, secondo la Sesta i motivi per riconsiderare quell’interpretazione sono i seguenti:

«il primo è di natura esperienziale e chiama in causa il giudizio complessivo che a distanza di circa sei anni può darsi dell’impiego dell’art. 360 bis c.p.c.. Pensato per un uso efficacemente dell’attivo volto a consentire la funzione nomofilattica della Corte nella sede procedimentale sua propria, senza mortificare – a Costituzione invariata – le esigenze di tutela singola e garantistica, detta norma ha costituito solo un generico riferimento formale in margine a decisioni camerali altrimenti adottate. Così giustificata e quantunque resa in forma di ordinanza, l’attività della c.d. sezione filtro ha finito col seguire i canoni consueti che presiedono all’esame parcellizzato di qualsivoglia ricorso, censura per censura, e alla motivazione di ogni provvedimento di legittimità».

Il secondo motivo

«è di tipo euristico ed è alimentato dalle modifiche processuali apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che ha inserito gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in base ai quali, al di fuori dei casi d’inammissibilità o improcedibilità da dichiarare con sentenza, l’appello privo di una ragionevole probabilità di accoglimento è dichiarato inammissibile.
Sebbene dettate per il giudizio di secondo grado, tali norme appaionodi indubbio rilievo ai fini che qui interessano, perchè introducono una tecnica di decisione di tipo delibativo, prognostico e globale il cui oggetto è l’appello considerato nella sua interezza».

Forse si sbaglierà, perchè le argomentazioni contenute nella citata ordinanza di rimessione 11/10/2016, n. 20466 sono particolarmente complesse ed involute, ma quello che sembra di comprendere è che la richiesta della Sesta di ‘riconsiderare’ l’interpretazione dell’art. 360 bis CPC, non sembra rappresentare un’apertura ma il suo esatto contrario, cioè sembra richiedere un’interpretazione più restrittiva della disposizione che consenta alla Corte di legittimità di procedere in modo più celere all’esame dell’impugnazione ed alla sua …..immediata ‘liquidazione’.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., S.U., 06/09/2010, n. 19051
Scarica l’ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 11/10/2016, n. 20466

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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