Riconoscimento della sentenza straniera di divorzio In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. I, 27/10/2016, n. 21741


Il tema di riconoscimento della sentenza straniera è regolato dalla L. 31/05/1995, n. 218 (art. 64) secondo la quale:

«la sentenza straniera e’ riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio e’ stato portato a conoscenza del convenuto in conformita’ a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e’ svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si e’ svolto il processo o la contumacia e’ stata dichiarata in conformita’ a tale legge:
d) essa e’ passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e’ stata pronunziata;
e) essa non e’ contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico».

Ma cosa succede quando la sentenza straniera è di divorzio ed interviene dopo una sentenza italiana di separazione?

Questo problema è quello che ha dovuto affrontare la Corte d’appello di Perugia alla quale era stato chiesto di riconoscere una sentenza di divorzio emessa in Paese straniero (Cuba), intervenuta, tuttavia, in un momento successivo all’emissione, tra le stesse parti, della sentenza italiana di separazione consensuale (nella fattispecie, la separazione iniziata nella forma giudiziale, era stata convertita in consensuale, di qui la sentenza, anziché il decreto di omologazione).

Peraltro, in sede di giudizio italiano di separazione, il marito si era impegnato a rinunciare al giudizio di divorzio pendente a Cuba, ed a qualunque pretesa ivi contenuta.

Le due pronunce avevano un contenuto divergente ed incompatibile tra loro, in quanto ad esempio, mentre per quanto riguardava il figlio minorenne della coppia, con la sentenza italiana di separazione si disponeva l’affido condiviso con collocazione presso la madre e assegno di mantenimento di € 1.000,00 a carico del padre. Invece, con la sentenza cubana di divorzio, si prevedeva l’affidamento condiviso  (o meglio alternato) del figlio, ad entrambi i genitori, con cadenza di quindici giorni, il suo collocamento presso il padre, nessun assegno di mantenimento a carico del padre, ma anzi a carico della madre. Infine, con riguardo alle disposizioni relative alla moglie, mentre con la decisione italiana separativa, si prevedeva un assegno di mantenimento in suo favore, a carico del marito, con la decisione divorzile cubana, questo le veniva negato.

Ebbene, sostanzialmente per questi motivi di ‘incompatibilità’ di contenuto, la Corte d’appello di Perugia aveva negato il riconoscimento alla citata sentenza cubana di divorzio, accogliendo la richiesta di riconoscimento solo limitatamente allo scioglimento del vincolo e con esclusione, dunque, delle altre statuizioni.

Tuttavia, questa decisione della Corte territoriale è stata impugnata in Cassazione ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza Sez. I, 27/10/2016, n. 21741 con cui la sentenza della Corte d’appello di Perugia viene cassata con rinvio perchè, secondo la Suprema Corte, le ragioni del mancato riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, non sarebbero dovute essere quelle bensì altre. Dunque, sembra di capire, sempre di mancato riconoscimento si dovrebbe trattare, ma per altre ragioni.

Precisamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 27/10/2016, n. 21741 afferma che:

« La disposizione [n.d.r. L. 218/1995, art. 64 lett. e)] prevede che la pronuncia straniera non deve essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano e passata in giudicato. La ratio consiste nell’evitare anche con riferimento alle sentenze straniere il contrasto tra giudicati ed il bis in idem. La verifica deve essere svolta in ordine alle parti, al rapporto dedotto in giudizio, al contenuto della decisione e ai suoi effetti.

L’identità delle parti è fuori discussione. Il rapporto dedotto in entrambi i giudizi è il vincolo matrimoniale. La situazione giuridica dedotta nei due giudizi non è tuttavia sovrapponibile.

Nella separazione personale la parte ricorrente (o le parti) azionano il diritto a vedere accertata l’irreversibilità della loro crisi coniugale, una verifica che costituisce condizione necessaria ai fini dell’esercizio del diritto allo scioglimento definitivo del vincolo, ottenibile mediante il giudizio di divorzio. Tale ulteriore passaggio non è, tuttavia, obbligato ben potendo le parti scegliere di mantenere in essere il vincolo, nonostante l’accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti di legge per la separazione personale.

Ciò costituisce un ulteriore indicatore della diversità della causa petendi ed introduce alle più rilevanti diversità riscontrabili in ordine al petitum ed agli effetti del giudicato separativo e divorzile».

In sostanza, per la Corte di Cassazione, sono i due giudizi (separazione e divorzio)  che non sono sovrapponibili, perché il provvedimento sul vincolo proprio del giudizio di separazione personale incide sui diritti e doveri conseguenti al matrimonio, come rilevabile dal disposto dell’art. 146, comma 2, modificando il titolo ed il contenuto dei doveri di assistenza propri della solidarietà coniugale. Gli effetti della statuizione separativa non determinano però lo scioglimento del vincolo, per il quale è necessaria la successiva pronuncia di divorzio. Quest’ultima travolge il giudicato formatosi sul vincolo con la pronuncia di separazione e, se esteso anche ai provvedimenti consequenziali, sostituisce definitivamente i propri a quelli in precedenza assunti in sede di separazione personale.

Ed infatti, precisa che:

«ne consegue la non assimilabilità della causa petendi, del petitum e degli effetti delle due pronunce sia se limitate al vincolo sia se riguardanti anche i provvedimenti economici. Pertanto non può effettuarsi alcuna comparazione tra le sentenze, quella emessa in Italia e quella cubana, al fine di valutare la sussistenza di un contrasto tra giudicati. Nè, con riferimento al parametro di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. e), riveste alcuna incidenza la previsione contenuta nell’accordo separativo omologato e riportata nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, con la quale si dà atto della rinuncia alla prosecuzione del giudizio di divorzio instaurato a Cuba. Tale presa d’atto non costituisce l’oggetto di un accertamento giudiziale ma la mera riproduzione di una intervenuta manifestazione di volontà non idonea al giudicato e non comparabile L. n. 218 del 1995, ex art. 64, lett. e).

La non vincolatività della rinuncia non deriva come erroneamente ritenuto in ricorso (ed anche nella sentenza impugnata) dalla natura di provvedimento di volontaria giurisdizione dell’atto nel quale è contenuta, risultando invece l’intero accordo separativo trasfuso nel dispositivo della sentenza di separazione giudiziale, ma dalla sua peculiare natura giuridica di atto volontario abdicativo […] come tale non assimilabile ad una statuizione giudiziale».

E così per concludere che

«la decisione impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti avendo limitato il proprio sindacato sul riconoscimento della sentenza cubana al parametro della contraddittorietà tra la dichiarazione di rinuncia e il giudicato separativo, senza considerare la diversità degli effetti dei due giudizi e la non idoneità della parte di dispositivo relativa alla rinuncia a passare in giudicato».

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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