Revoca dell’assegno di mantenimento e famiglia di fatto in nota a sentenza Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2018, n. 16982


Con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2018, n. 16982 che qui si segnala, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della revoca dell’assegno di mantenimento al coniuge, nel caso di costituzione – da parte del beneficiario dell’assegno medesimo – di famiglia di fatto.

Non si tratta, dunque, di un’ipotesi nuova ed originale in sè, se non per il fatto – però e questo è degno di nota – che il caso si riferisce ad una coppia separata e non divorziata.

In sede di divorzio, infatti, è principio abbastanza pacifico che nell’ipotesi di instaurazione di convivenza con un’altra persona, da parte del beneficiario dell’assegno, vi sia la revoca dell’assegno medesimo.

Meno pacifico, invece, è se ciò avviene in sede di separazione.

Esattamente la questione che viene in rilievo e che si pone la Suprema Corte con la Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2018, n. 16982 è se e in che termini la convivenza intrattenuta dal coniuge separato incida sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento a suo favore.

Ora, con la cit. sentenza n. 16982/2018 il giudice di legittimità segue un percorso che lascia un po’ perplessi perchè dopo aver ricordato le note caratteristiche e distintive dei due istituti – separazione e divorzio – dal punto di vista del riconoscimento dell’assegno a favore del coniuge, e dunque la diversa funzione ed il diverso significato che l’assegno assume nelle due diverse ipotesi, conclude in maniera apparentemente incoerente revocando, in sede di separazione, l’assegno di mantenimento alla moglie.

Ma l’incoerenza è solo apparente.

Infatti la sentenza Sez. I, 27/06/2018, n. 16982  ricorda che:

«nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il condivisibile principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015). Il suddetto principio è stato enunciato in tema di assegno divorzile, cioè in una materia in cui la solidarietà post coniugale trova giustificazione nei limiti, costituzionalmente accettabili (ex art. 23 Cost.), previsti e conformati dalla legge (n. 898 del 1970, succ. mod., art. 5, comma 6) in considerazione dello stato libero delle persone (ex coniugi).

Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà postconiugale, che è presupposto dell’assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l’assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell’art. 143 c.c. (Cass. n. 12196/2017, n. 11504/2017)».

La Corte, giustamente, ricorda anche che la decisione di intraprendere una nuova convivenza è assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, quindi non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di “reciproca assistenza morale e materiale”.

E precisa anche che l’assegno deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione, pur precisando però che:

«tuttavia esso è dovuto “sempre che (il coniuge richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione” (Cass. n. 14840/2006), dovendo l’assegno essere pur sempre “necessario al suo mantenimento”, ai sensi dell’art. 156 c.c..»

Dopo questa carellata, con la Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2018, n. 16982 il giudice di legittimità conclude affermando che:

«ciò induce a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l’attribuzione dell’assegno o attore in quello per l’eliminazione o la revisione dello stesso) dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare. La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato – che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento».

E prosegue con l’affermazione di un principio interessante nel senso che parametra al principio di adeguatezza dei mezzi propri (ossia quelli del coniuge aspirante all’assegno di mantenimento), nonchè di quantificazione dell’assegno, la convivenza e la costituzione di una nuova famiglia di fatto, dichiarando che:

«la convivenza, diversamente che in passato (v. Cass. n. 12557/2004), non può ritenersi “di per sé neutra”, incidendo direttamente sulla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell’assegno eventualmente riconosciuto».

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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