R.C. auto: decisivo orientamento sfavorevole delle S.U. per le compagnie assicurative Cass. Civ., S.U., 29/04/2015, n. 8620


Con la importante, anzi decisiva, pronuncia che qui si segnala (sent. 29/04/2015 n. 8620), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono in materia di Responsabilità Civile Automobilistica, ponendo fine ad un’annosa diatriba giurisprudenziale circa i confini della copertura assicurativa sotto il profilo del circolazione statico-dinamica del veicolo.

Il caso

Il caso è quello di un soggetto che, alla guida di un’autogrù ferma, effettuando un’errata manovra del braccio meccanico elevatore della stessa, urtava un cassone, posto incautamente in bilico su un muretto, facendolo così cadere sopra una persona che ivi si trovava, determinandone, purtroppo, il decesso.

Dal punto di vista giuridico, la fattispecie è ulteriormente complicata dal fatto che l’evento si verificava nello svolgimento del lavoro del conducente della gru e, dunque, costituiva anche un infortunio sul lavoro a carico dell’INAIL, con conseguente diritto di rivalsa di quest’ultima, quindi, verso la compagnia assicurativa operante sul veicolo responsabile.

Dopo le pronunce dei giudici di merito, la questione finisce davanti alla Corte di Cassazione per effetto dell’impugnazione della compagnia assicurativa, in via principale, e dell’INAIL, in via incidentale.

La Suprema Corte, prendendo atto che sulle questioni di diritto controverse, sussisteva contrasto, ed, inoltre ritenendo che comunque esse rientravano nel novero delle questioni di particolare importanza, ha rimesso il caso alle Sezioni Unite.

Il punto nodale della vicenda

Al di là della sussistenza, nella specie, della configurazione anche di infortunio sul lavoro, la particolarità del caso consiste nel fatto che quando il veicolo in questione (autogrù) ha prodotto l’evento, pur essendo attivo (nel senso dell’uso del braccio meccanico), tuttavia, non era circolante, ma fermo.

Più esattamente il problema era se l’utilizzo del braccio elevatore per l’operazione di carico, cui era addetto il veicolo al momento del sinistro, rientrasse o meno nel concetto di ‘circolazione’ quale inteso dall’art. 1 L. 990/1969 (vigente all’epoca del sinistro) in combinato disposto con l’art. 2054 C.C.

Il contrasto giurisprudenziale

Dunque, si diceva, proprio in ragione della natura statica del veicolo nel momento in cui si è verificato il danno risarcibile, in quanto non era in movimento, o meglio non era circolante, la compagnia assicurativa coinvolta, eccepiva l’assenza di copertura assicurativa, invocando un esistente orientamento giurisprudenziale.

Occorre dare atto, infatti, che nel corso degli anni, all’interno della stessa Suprema Corte, si sono creati almeno due orientamenti contrastanti tra loro.

Testualmente la Suprema Corte così li riassume:

un primo orientamento […] che, dall’equiparazione del rischio statico a quello dinamico, evince il presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta (non avendo dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell’uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione) (Cass. Civ., Sez. III, 09/01/2009, n. 316); un secondo orientamento, che, […] ritiene rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell’evento, in quanto suscettibili di costituire causa autonoma idonea a interrompere il nesso causale con la circolazione (Cass. Civ., Sez. III, 05/03/2013, n. 5398)

La sentenza S.U. 8620/2015 

Ebbene, le Sezioni Unite, oltre a svolgere un utile compito di ricostruzione e di riassunto delle varie tesi giurisprudenziali che si sono formate nel tempo, risolve il conflitto affermando il seguente principio:

la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall’art. 2054 cod. civ. (e, perciò, rilevante ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine ‘circolazione’ assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l’idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di ‘circolazione stradale’, al di là dell’apparente incongruità lessicale, comprendere anche la ‘circolazione statica’, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un’utilizzazione della strada al pari del transito.

[…] giacché anche la situazione statica di ingombro da parte del veicolo della sede stradale interferisce con la circolazione.

In conclusione, gli importanti principi cui arrivano le S.U. della Corte di Cassazione sono i seguenti:

In definitiva va affermato il principio secondo cui nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 cod. civ. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A.è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, semprechè esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

Documenti & materiali 

Leggi il testo della sentenza S.U. 29/04/2015 n. 8620
Leggi il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. III, 09/01/2009, n. 316
Leggi il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. III, 05/03/2013, n. 5398

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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