Questioni di modesto valore economico: giustizia cercasi "De minimis non curat praetor" o "non disturbare il manovratore"?


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4228 del 2015 qui in commento, ha deciso di respingere per difetto di interesse quei ricorsi in cui il valore economico in contestazione è minimo, o comunque da ritenere irrisorio.

La sentenza

Si trattava, nel caso, di un ricorso relativo ad un’esecuzione forzata in cui il creditore, che pure era riuscito a recuperare buona parte del proprio credito (circa € 17.000,00), tuttavia, lamentava una differenza a proprio credito di € 33,00 a titolo di interessi.

Ora, con la pronuncia che qui si segnala, la Cassazione motiva la propria dichiarazione di rigetto del ricorso sotto il profilo del difetto di interesse ad impugnare ed in generale interesse all’azione, sul presupposto che ricorsi di questo genere, di fatto, non hanno diritto alla tutela giuridica ed anzi rallentano la giustizia e non sono sorretti da interesse concreto.

Testualmente la decisione in esame rileva che l’interesse ad agire in via esecutiva

«quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall’interesse che deve sorreggere l’azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l’entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso».

Per tale ragione, dunque, continua la Suprema Corte, non può neppure ipotizzarsi una lesione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. visto che tale disposizione

tutelando il diritto di azione non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l’accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica».

La giurisdizione, infatti, sempre seguendo il ragionamento svolto dalla Corte è una «risorsa statuale limitata» e, dunque, nel  gestirla

«ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all’intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell’effettivo soddisfacimento della pretesa)».

Qualche perplessità

Ora, se pure  la sentenza in questione può essere condivisa nella sua basilarità (l’affermazione del principio de minimis non curat praetor non è certo nuova nella giurisprudenza, non solo nazionale), quel che lascia perplessi è il modo – generalizzante e di principio – in cui tale decisione sembra contrapporre, da un lato, la (massima) funzione di chi rende giustizia e, dall’altro, il (minimo) ruolo di chi quella giustizia chiede.

Si ricava, cioè, dalla lettura della motivazione un certo senso di insofferenza verso “l’utente finale”, come questi fosse una specie di intruso, quando non un profittatore di risorse limitate, come tali da impegnarsi in ben altri compiti che non quello di ascoltare le di lui doglianze.

Ora, se è vero, che il caso concreto su cui si è esercitata la sentenza in commento era abbastanza eclatante, molto più sfumata, come tutti sappiamo, è la realtà dei casi concreti, sui quali l’impatto del tradizionale “de minimis non curat praetor“, se riconsiderato e liberamente riconvertito in un inedito “non disturbate il manovratore“, può avere effetti preoccupanti.

E ciò, sia dal punto di vista astratto, perché un credito è un credito ed un diritto è un diritto, per cui dovrebbero avere pari dignità quantomeno teorica, ma, soprattutto, da un punto di vista pratico, perché apre la strada ad interpretazioni completamente libere, quando non – in regime di non vincolatività del precedente, quale è il nostro regime processuale e di assenza di parametri legali –  arbitrarie tout court.

E così, ad esempio, qual è il livello-soglia oltre il quale il diritto d’azione (di cognizione o esecutiva che sia) perde dignità giuridica? Cento euro, cinquanta, magari mille, o – perché no se la persona è facoltosa – diecimila?

E, a proposito di patrimoni personali, il limite dovrà essere parametrato a elementi oggettivi (da “X” euro in su tutto tutelabile, al di sotto no) o dovrà essere valutato in relazione alle condizioni soggettive delle parti, o tramite una combinazione di entrambi i criteri?

In altre parole, cioè, due magnati del petrolio che discutono dell’inadempimento – poniamo – di un contratto del valore di quindici milioni di euro, per vedersi riconosciuto un danno quantificato in giudizio – poniamo – nell’importo di cinquantamila euro, troveranno giustizia? O magari qualcuno gli risponderà che cinquantamila euro, in fondo, rispetto ai quindici milioni complessivi sono una cifra che non merita il dispendio delle preziose e limitate risorse della giurisdizione?

E si pensi, ancora, a tutto lo sterminato campo dei dritti dei consumatori o, comunque, alle utenze contrattuali diffuse e deboli: la chiusura di un conto corrente  in cui vi siano addebiti non dovuti o l’attivazione di servizi indesiderati a pochi euro all’anno sulla propria scheda telefonica, sono un danno minimale per chi lo subisce, ma rappresentano un profitto enorme per chi conta proprio sulla parcellizzazione del credito.

Quel consumatore che chieda giustizia, si sentirà far spallucce persino dal Giudice di Pace secondo il principio espresso dalla Suprema Corte, oppure no?

E’ vero che la Cassazione distingue rapporti meramente economici da rapporti economici ricollegati a interessi di natura non meramente economica, escludendo questi ultimi dall’irrilevanza giuridica. Bene. Ma siamo proprio certi che la giurisprudenza coglierà il sottile distinguo o non prevarranno, come già accaduto in altri settori logiche più sbrigative, comodamente tralaticie?

E il Giudice di Pace non era il giudice di prossimità, il giudice-cittadino, deputato a decidere proprio controversie bagatellari? E se è così, allora, perché mai dovrebbe rifiutarsi di decidere proprio quelle liti per risolvere le quali è a suo tempo nato?

Riflettendoci, dunque, occorre usare cautela nell’introdurre limiti alla giurisdizione che neppure il legislatore ha introdotto.

Limiti che spetta solo a quest’ultimo stabilire e non a chi ha il compito istituzionale (e anche il dovere lavorativo/professionale, non ce lo dimentichiamo) di decidere controversie.

Di qualsiasi valore esse siano.

 Documenti & materiali

Scarica il testo di Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2015, n. 4228

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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