Penale: ricorso per cassazione e la procura alle liti della parte civile Corte Cassazione, Sez. II, 15/01 - 08/02/2016, n. 4947


E’ noto come il difensore della parte civile, pur potendo resistere alle eventuali impugnazioni delle altre parti, tuttavia, non possa a propria volta proporre impugnazione se non munito di una procura speciale, rilasciata ad hoc per l’impugnazione stessa.

Ma la questione, in verità, non è così pacifica e chiara tanto che, infatti, con una sentenza di questi giorni (sentenza, Sez. II, 15/01-08/02/2016, n. 4749) la Corte di Cassazione è dovuta tornare sull’argomento riaffermando che

«è noto al riguardo che il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale è inammissibile […] e nel caso di specie è lo stesso avvocato che ha proposto il ricorso a qualificarsi come difensore di fiducia e non come procuratore speciale».

Avendo infatti rinvenuto negli atti la semplice procura alle liti rilasciata per la costituzione di parte civile, la Corte precisa che

«la suddetta procura, non contenendo alcun riferimento al potere di impugnazione e limitandosi a menzionare il solo potere di rappresentanza, non consente di fare salva una diversa volontà della parte, che dovrebbe risultare dall’atto stesso; […]
Del resto questa Corte aveva già affermato che il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell’interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso»

E così prosegue ribadendo che

«il principio di immanenza della costituzione di. parte civile, che, in forza di quanto previsto dall’art. 76 comma 2 cod. proc. pen., attribuisce al difensore della parte civile il diritto di resistere all’impugnazione dell’imputato, non comprende anche il potere di impugnare la sentenza, per il quale è necessario un mandato specifico; difatti non vi è alcuna possibilità di assimilare la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. con la procura finalizzata alla costituzione di parte civile cui fanno riferimento gli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.; specificamente, mentre la prima conferisce al professionista un valido mandato’ defensionale finalizzato a fare valere in giudizio le pretese della parte, la seconda, invece, attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale.
In conclusione, quindi, deve escludersi la possibilità di riconoscere valore di procura speciale ai fini della proposizione dell’impugnazione al mandato difensivo conferito dalla, parte civile al proprio difensore, in quanto nello stesso è carente qualsiasi indicazione in ordine al conferimento dello specifico potere di proporre impugnazione»

Documenti & Materiali

Scarica la sentenza Cass. Pen., Sez. II, 15/01-08/02/2016, n. 4749

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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