Penale: è sanabile la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia anzichè presso il domicilio eletto? le Sezioni Unite risolvono il contrasto in nota a Cass. Pen., Sezioni Unite, 22/06/2017 (dep. 29/12/2017), n. 58120

By | 17/01/2018

In sede penale si era formato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sanabilità o meno della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio quando essa venisse effettuata presso il difensore di fiducia anzichè presso il domicilio dichiarato o eletto; ed in particolare la questione si poneva nel senso di porre a carico o meno del difensore un onere di allegazione specifico.

Con la sentenza 22/06/2017 (dep. 29/12/2017), n. 58120, che qui si segnala, le  Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, risolvono il contrasto affermando il seguente principio di diritto:

«In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anzichè presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato».

Dunque, pur trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio, secondo la Suprema Corte, la nullità medesima non è da ritenersi sanata – cioè non è automaticamente sanata – nell’ipotesi in cui il difensore di fiducia non abbia allegato circostanze che abbiano concoretamente impedito all’imputato di venire a conoscenza dell’atto notificato.

Le Sezioni Unite penali, poi, precisano che escluso che il difensore che intenda eccepire l’invalidità della notifica debba dimostrare o comunque allegare anche l’interruzione di comunicazioni con il proprio assistito, ciò non toglie che il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa come causa della sanatoria del vizio possa essere impiegato dal giudice al fine di riscontrare limiti di deducibilità già esistenti o cause di sanatoria delle nullità rilevabili da circostanze obiettive di fatto di cui agli atti del processo, quali l’atto di impugnazione proposto personalmente dall’imputato, o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto. Lo stesso dicasi in caso di inesistenza del domicilio dichiarato, in quanto in tale ipotesi non vale la causa di salvaguardia di cui all’art.157. Diversamente avviene nei casi in cui la notificazione nel domicilio determinato a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 2, divenga impossibile, rispetto ai quali il comma 4 della stessa norma prevede che la notificazione vada eseguita presso il difensore, anche quello d’ufficio.

Nel tentativo di meglio chiarire il presupposto che integra una “impossibilità” della notifica, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, la Suprema Corte precisa che:

«in linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, deve ritenersi al riguardo che sia sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art. 159 c.p.p.; sicchè anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4, (v. in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158)».

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