Pagamento diretto del mantenimento ai figli maggiorenni di genitori separati: chi lo decide?


Il primo comma dell’art. 337 septies cc testualmente recita:

«il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto».

Come noto, il citato art. 337 septies cc  , in virtù del D.L.vo 28/12/2013, n. 154 è andato a sostituire l’analoga disposizione previgente contenuta nell’art. 155 quinquies cc di identico tenore.

Ora, l’espressione sopra riportata contenuta nel cit. art. 337 septies cc (e prima di esso contenuta nel cit. art. 155 quinquies cc) secondo cui, una volta quantificato, «…tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto», secondo un’interpretazione letterale e di buona fede lascerebbe intendere che il principio generale sarebbe quello del pagamento diretto da parte del genitore onerato in favore del figlio maggiorenne (ancora non autosufficiente), mentre, sarebbe l’eccezione a questo principio quello di corrispondere il mantenimento del figlio maggiorenne, all’altro genitore con cui costui è convivente.

Ciò detto, allora, non si comprende per quale motivo nelle aule giudiziarie accade sovente che il giudice inverta i due principi, ossia che consenta il pagamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente, solo se egli stesso lo abbia autorizzato e, dunque, in mancanza di questa pronuncia lo intenda vietato, non consentito.

Vi sono alcune pronunce di merito in questo senso ma rimangono ancora isolate.

Ad esempio, sotto la vigenza del previgente art. 155 quinquies cc (ma, come detto, di identico contenuto all’attuale art. 337 septies cc), il Tribunale di Marsala con una pronuncia del 26/02/2007 aveva testualmente affermato che:

«in tema di mantenimento dei figli di genitori separati, salvo l’esame del caso concreto, il versamento diretto al figlio maggiorenne non autosufficiente è da preferirsi laddove esso sia convivente ma non stabilmente dimorante con il genitore (come nella classica ipotesi dell’universitario fuori sede), ovvero in età adulta, al fine di realizzare una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie della famiglia, ovvero nell’ipotesi di esistenza di una consolidata prassi in tal senso».

La perplessità, dunque, rimane.

 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.