Nuove norme in materia di protezione di minori stranieri non accompagnati In nota a L. 07/04/2017, n. 47


Quasi ogni giorno ci viene data notizia di sbarchi sul nostro territorio, di stranieri in cerca di riparo da persecuzione o in cerca di fortuna. Insieme ad essi ci sono sempre anche molti minorenni, a volte addirittura neonati. Sempre più spesso accade che i citati minori siano ‘soli’, cioè senza i rispettivi genitori o adulti di riferimento. Allora, la domanda che sorge spontanea è quale trattamento viene riservato a questi bambini.

Su questo tema, proprio in questi giorni, è stata emanata la L. 07/04/2017, n. 47, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/04/2017, n. 93) rubricata “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, che, qui si segnala.

Lo scopo della citata L. 47/2017 è chiaramente quello di riservare ai minori stranieri non accompagnati, un ‘trattamento’, prima di tutto umanitario ma anche giuridico, distinto e diverso da quello previsto per gli stranieri adulti, volto a garantire loro protezione.

La citata L. 47/2017 apre con un’affermazione particolarmente importante, laddove all’art. 1 riconosce ai predetti minori stranieri non accompagnati gli stessi diritti di protezione riconosciuti ai minori italiani o dell’Unione europea. Testualmente, l’art. 1 dispone:

«i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea».

Ma esattamente a chi si rivolge questa legge? Precisamente cosa deve intendersi per ‘minore straniero non accompagnato’? a questo quesito risponde l’art. 2 il quale chiarisce che:

«ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».

Così definiti i minori stranieri non accompagnati, in termini concreti i diritti di protezione ad essi riconosciuti, consistono in primo luogo nel divieto di respingimento dello Stato italiano. Infatti, testualmente, l’art. 3 cit. L. 47/2017 dispone:

«in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati».

 Ad essi, quindi, deve essere comunque garantito l’ingresso nel territorio italiano. Il passo successivo, naturalmente, è l’identificazione del minore. Procedimento, questo, che a volte può risultare particolarmente complesso laddove il minore sia sprovvisto di documenti e rifiuti o non sia in grado di fornire le proprie generalità. Nel procedimento di identificazione, poi, l’aspetto principale da inquadrare è proprio l’età, e precisamente stabilire se si tratta di minorenne oppure di ragazzo avente già la maggiore età. Come si può comprendere questo è un accertamento particolarmente rilevante poiché dalle risultanze di esso discendono l’applicazione o meno della normativa privilegiata qui in discorso.

Ecco perché la citata L. 47/2017, a proposito dell’età, prevede anche la possibilità di svolgere accertamenti socio-sanitari sulla persona dello straniero che, tuttavia, dovranno essere condotti con «modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona» (art. 5, comma 6 L. 47/2017).

Qualora anche all’esito degli accertamenti permanga il dubbio sulla minore età dello straniero «questa si presume ad ogni effetto di legge» (art. 5, comma 8 L. 47/2017).

In ogni caso, anche nelle more dell’accertamento, al minore straniero non accompagnato, deve essere garantita l’accoglienza nelle strutture di prima accoglienza specifiche per minori; l’ascolto del minore stesso ed il suo «diritto di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano» (art.15 L. 47/2017); la nomina anche provvisoria di un tutore; il diritto alla salute  e cioè all’assistenza sanitaria nazionale e ad essere iscritti al relativo Servizio sanitario nazionale (ex art. 34 L. 06/03/1998, n. 40); il diritto a nominare un legale di fiducia e ad essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 16 L. 47/2017); il diritto all’istruzione, nel senso che ai sensi dell’art. 14, comma 3 cit. L. 47/2017: «a decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico».

L’art. 9 cit. L. 07/04/2017, n. 47 istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, con lo scopo evidentemente di raccogliere i loro dati anagrafici e sociali utili alla loro successiva identificazione, dati, tuttavia, che la citata legge specifica devono essere finalizzati «a tutelare il suo interesse superiore e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione».

Se il minore straniero non accompagnato non deve essere rimpatriato, ed ai sensi dell’art. 10 L. 47/2017, «quando la legge dispone il divieto di respingimento» (cioè, così come si è visto sopra, in teoria sempre…) «o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età […]; b) per motivi familiari […]».

Infine, viene previsto un articolato sistema per gestire l’inserimento dei predetti minori stranieri non accompagnati, in sede di affidamento familiare o di Sistema di protezione, a seconda delle loro necessità.

Documenti & materiali

Scarica la L. 07/04/2017, n. 47

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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