Notifica da parte di Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente? Nessun problema, notifica valida. In nota a Cass. Civ., Sezioni Unite, 04/07/2018, n. 17533


Con la sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 04/07/2018, n. 17533 le Sezioni Unite si pronunciano sulla questione di particolare rilevanza circa le conseguenze della notificazione effettuata da Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente.

Come noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 DPR 15/12/1959, n. 1229 e succ. mod.

«l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale e’ addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo seguente»

ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 DPR 15/12/1959, n. 1229 e succ. mod.

«l’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere fatta: per iscritto in calce o a margine dell’atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo’ o non sa scrivere, l’ufficiale giudiziario deve farne menzione nell’atto indicandone il motivo. Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorita’ giudiziarie della sede alla quale sono addetti ((, del verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile)) e degli atti stragiudiziali. ((20)) La notificazione a mezzo del servizio postale e’ eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689».

Con la pronuncia che qui si segnala sentenza n. 17533/2018  le Sezioni Unite dapprima ripercorrono e ricordano i vari orientamenti giurisprudenziali che sul punto si sono susseguiti circa gli effetti conseguenti alla notifica effettuata nel modo che si è detto (irregolarità, nullità assoluta, nullità relativa e dunque sanabile, inesistenza), per poi concludere che l’indirizzo prevalente ed ultimo dato dalla sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 20/07/2016, n. 14916 secondo il quale la conseguenza sarebbe la nullità relativa della notificazione (sanabile con la costituzione), debba essere superato.

Precisamente le Sezioni Unite n. 14916/2016 affermavano che:

«il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.».

Ora, invece, le Sezioni Unite n. 17533/2018 affermano che:

«la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.p.r. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante […] la qualenon solo è di per sè del tutto ininfluente sulla validità del procedimento notificatorio […] ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 04/07/2018, n. 17533
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 20/07/2016, n. 14916

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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