Minori e cyberbullismo: approvata la nuova legge


Il Parlamento italiano il 17/05/2017 ha approvato definitivamente il testo della legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (poichè la legge è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale qui si allega il testo definitivo approvato munito dell’attestazione del Presidente della Camera).

Senza pretesa di completezza ci si limita a segnalare, in primo luogo, la definizione di cyberbullismo fornita dalla legge in questione seconda la quale:

«per “cy-berbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita,manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Chiarito, dunque, il concetto di cyberbullismo, all’art. 2, è espressamente previsto che ciascun minore ultraquattordicenne nonchè ciascun genitore (o soggetto esercente la responsabilità del minore) che abbia subito taluno degli atti di cui sopra, possa chiedere al gestore del trattamento del sito internet o del social media, o al titolare del trattamento, l’oscuramento, la rimozione o il blocco. E se entro ile successive 48 ore non ottiene ciò che ha richiesto potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (il quale a sua volta avrà 48 ore per provvedere).

Inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, viene istituito un tavolo tecnico che ha il compito di studiare e redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo (art. 3).

Al fine di dare attuazione alla finalità della legge, si prevede anche che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia, entro trenta giorni, adotti «linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo» da divulgare ed ultizzare nelle scuole, con «la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti».

Viene previsto, naturalmente, il coinvolgimento delle scuole e degli insegnanti, con la previsione della nomina di un referente specifico tra i docenti per questo tipo di problematica.

Infine, sotto un profilo repressivo, all’art. 5, è previsto che:

«salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori deiminori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

Inoltre, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati

personali, di cui al DLG 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
Documenti & materiali

Scarica il testo della Legge 17/05/2017  “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

 

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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