Mantenimento figli: se non lo paghi tu, lo farò pagare ai tuoi genitori! L’obbligo alimentare dei nonni In nota a sentenza cass. Civ., Sez. VI, 02/05/2018, n. 10419


Quante volte un genitore separato con figli, a fronte dell’inadempimento dell’altro genitore al pagamento del contributo al mantenimento dei figli medesimi, ha minacciato l’altro dicendogli «se lo non paghi tu, vedrai che lo farò pagare ai tuoi genitori» facendo leva sull’obbligo alimentare dei nonni.

In effetti, i nonni, ed in generale gli ascendenti hanno diritti e doveri verso i loro nipoti.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 317 bis cc, essi hanno certamente «il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni», tanto che, nell’ipotesi in cui tale diritto venga loro negato, è loro riconosciuta una specifica azione esperibile in giudizio (art. 317 bis cc).

Oltre a ciò, ai sensi e per gli effetti dell’art. 433 cc, essi hanno anche il dovere di contribuire al mantenimento dei discendenti; tuttavia, attenzione, perchè questo obbligo al mantenimento, più precisamente è un obbligo a prestare gli alimenti (che sono cosa diversa e minore del mantenimento) ed opera solo nel caso di stato di bisogno. Naturalmente, accertare se ricorra o meno lo stato di bisogno, è compito del giudice.

Ebbene, in questi giorni, in un caso in cui una madre separata con due figli minori, a fronte dell’inadempimento al mantenimento dell’altro genitore, si è azionata nei confronti dei nonni paterni, si è sentita negare l’obbligo alimentare di questi, perchè avendo la stessa uno stipendio di € 700,00 mensili ed una casa, i giudici hanno ritenuto che non ricorressero i presupposti per fare ‘scattare’ l’obbligo alimentare dei nonni.

Precisamente la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. VI, 02/05/2018, n. 10419 , afferma che

«l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori […] agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo».

e più chiaramente ancora la Suprema Corte afferma che

«l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di cosmi».

Insomma, fermo il principio (peraltro già noto ed affermato) che quella dei nonni è un’obbligazione sussidiaria, si deve prendere atto che, secondo la Suprema Corte, detta obbligazione ‘scatta’ solo quando entrambi i genitori non siano in grado di provvedere al mantenimento dei loro figli, con la conseguenza, quindi, che sembrerebbe sufficiente ad escludere l’obbligazione in questione degli ascendenti, la circostanza che (anche solo) uno dei due genitori abbia la possibilità di provvedervi.

Non si nasconde che questa interpretazione giurisprudenziale appare dura e forse anche ingiusta perchè rischia di premiare il genitore inadempiente e di pesare eccessivamente sulle spalle del genitore adempiente, che secondo la Cassazione, non solo deve provvedere al mantenimento dei figli, ma se i propri mezzi non sono sufficienti, deve anche ulteriormente ‘rimboccarsi’ le maniche.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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