Mamma vegana e papà no: a tavola con il giudice


A volte [spesso…] capita che i due genitori continuino a non andare d’accordo anche da separati e precisamente che continuino a litigare quasi per tutto ciò che riguarda il loro figlio. Le ragioni di discussione, per non dire di lite, sono le più varie, dalle più serie a quelle meno serie e tutte (quelle non risolte) finiscono sul tavolo del giudice .

Tra quelle serie vi è, per esempio, anche la scelta del regime alimentare da somministrare al proprio figlio.

Tralasciando le ragioni religiose che impongono eventualmente un regime alimentare specifico, ai giorni nostri, la varietà di opinione e la varietà di convincimenti personali sul tema (vegano, vegetariano, vegetaliano, cucina macrobiotica, etc), fanno di questa questione un problema molto diffuso e frequente per la cui risoluzione ci si rivolge al giudice.

Perchè deve essere il giudice a risolvere questioni di questa natura?

Perchè ai sensi e per gli effetti dell’art. 337 ter, 2 comma, cc:

«la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice»

e questa riguarda, naturalmente, la salute.

Tuttavia, verrebbe da dire che, proprio perchè anche i giudici sono a loro volta persone con le proprie convinzioni personali, può accadere e accade che su una stessa questione come, ad esempio, quella relativa al regime alimentare, giungano ad assumere decisioni praticamente opposte.

In un caso, a Roma, ad esempio, in cui la madre pretendeva di somministrare alla figlia una dieta vegetariana e che tale regime fosse seguito anche dalla mensa della scuola frequentata dalla figlia, mentre il padre vi si opponeva, il Tribunale di Roma, investito del problema, esclusa l’esistenza di patologie o allergie e intolleranze nella figlia, con la  sentenza Sez. I, 19/10/2016  ha deciso che:

«…. il Collegio deve applicare parametri di normalità statistica che impongono di far seguire alla figlia minore della parti un regime alimentare privo di restrizioni. A prescindere, infatti, dalle specifiche convinzioni di ognuno, qualora debbano essere compiute scelte che superino il disaccordo tra i genitori, occorre riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l’educazione dei figli. Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l’introduzione nella dieta di qualunque alimento senza restrizioni. Ciò fa presumere che le strutture a ciò deputate (Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione) abbiano ritenuto che ciò garantisca la corretta crescita dei minori. La presenza di un regime alimentare sottoposto allo stretto controllo pubblico delle mense presenti nelle istituzioni scolastiche, scongiura i rischi prospettati dalla resistente che la minore possa essere pregiudicata nella corretta crescita inserendo nella dieta carne, pesce o cibi confezionati, poiché aderendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che nelle mense scolastiche venga compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un “normale” regime alimentare».

In sostanza, il Tribunale di Roma, a fronte del disaccordo dei due genitori in ordine al regime alimentare della figlia, non sussistendo comunque, nella specie, allergia, intolleranza alimentare, o, peggio malattia, ha ritenuto opportuno, in sostanza, di imporre ciò che fa la maggioranza, ossia la ‘dieta onnivora‘, cioè quella senza restrizioni, e ciò, perchè, ha presunto che poichè a monte della scelta alimentare effettuata dalle mense scolastiche pubbliche, vi è l’Istituzione pubblica del Ministero della Salute oltre che di quella dell’Istruzione, deve ritenersi che quella operata sia una buona scelta, diversamente, dice, si arriverebbe al paradosso dell’opinare che la pubblica istituzione  somministra consapevolmente un regime alimentare sfavorevole alla salute della generalità degli studenti.

Forse il ragionamento non è proprio ferreo, ma questo è quanto.

Invece, a Monza, in una situazione del tutto identica (conl’unica differenza che in questo caso la madre era vegana anzichè vegetariana, ma poco cambia a questi fini), la decisione assunta dal Tribunale è stata di segno opposto.

Infatti, il Tribunale di Monza, dopo aver svolto una CTU sul punto, con la sentenza Sez. IV, 05/07/2016  ha valutato deciso che:

«il Consulente d’Ufficio, comunque, posto che l’ulteriore approfondimento diagnostico cui il minore è stato sottoposto (dosaggio dell’ormone della crescita – GH – e della somatomedina – IGF1 -) ha consentito di escludere il quadro di malnutrizione cronica inizialmente ipotizzato, ha ritenuto che l’alimentazione vegana potrebbe ritenersi idonea per il minore se venissero rispettate tutte le integrazioni indicate dal CTU medesimo e, comunque, sempre raccomandando un monitoraggio costante delle condizioni nutrizionali del bambino. Il dott. F. ha infatti sottolineato che la dieta vegana, del tutto priva di alimenti di derivazione animale, dev’essere necessariamente integrata con gli apporti alimentari specificamente indicati alle pagine 9 e seguenti della relazione (che in questa sede devono intendersi specificamente richiamate) […] In conclusione, pertanto, il Consulente d’Ufficio, pur affermando che può assumere una dieta onnivora,ha fornito rassicurazioni sul fatto che la dieta vegana (unicamente se ben integrata e controllata) possa essere seguita dal minore anche a scuola».

In questo caso, quindi, al contrario dell’altro sopra segnalato, è stata accolta la richiesta della madre che voleva che la mensa scolastica somministrasse al proprio figlio (di 8 anni) una dieta vegana, e ciò perchè il Tribunale di Monza ha ritenuto che essa (pur con l’assunzione degli integratori), per un bambino in età scolastica possa essere preferita a quella (onnivora) tradizionale.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Tribunale Roma, Sez. I, 19/10/2016
Scarica la sentenza Tribunale Monza, Sez. IV, 05/07/2016

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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