L’ordinanza presidenziale in sede di divorzio


Siamo già abituati al fatto che in sede di divorzio alcuni, molti, Tribunali e relativi Presidenti, dovendo emettere i provvedimenti temporanei e urgenti in sede presidenziale ex art. 708 cpc, si limitano a confermare quanto già stabilito in sede di separazione.

Perchè?

Una risposta viene data da un recente provvedimento emesso dalla Corte d’appello de L’Aquila (04/10/2018) la quale, chiamata in sede reclamo a pronunciarsi sull’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc con cui il Tribunale di Chieti, oltre ad aumentare la percentuale delle spese straordinarie dei figli da porre a carico del padre (dal 50% al 70%), aveva revocato l’assegno previsto in sede di separazione in favore della moglie, lo modifica e riforma ripristinando le previsioni precedenti.

Precisamente, la Corte d’appello de L’Aquila, con il citato provvedimento del 04/10/2018, dispone che:

«…. occorre considerare che nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di “status”, e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.
Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro corretto dalle Sezioni Unite, per quanto detto) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima».

In sostanza, la Corte d’appello de L’Aquila conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in sede di divorzio, salvo un rilevante mutamento delle rispettive condizioni, con l’ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc, non si adotteranno modifiche rispetto a quanto già previsto in sede di separazione ed inoltre che, in ogni caso, per intervenire sull’assegno divorzile del coniuge, occorre, quale presupposto necessario, che sia pronunciata la sentenza sullo status.

Documenti & materiali

Scarica il decreto Corte d’appello di L’Aquila 04/10/2018

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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