Penale: l’istituto della continuazione in fase esecutiva. Intervengono le Sezioni Unite In nota alla sentenza Cass. Pen., Sezioni Unite, 08/06/2017, n. 28659

By | 13/06/2017

Con la sentenza depositata in data 08/06/2017, n. 28659, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto, nella determinazione della pena, al rispetto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall’art. 81, comma 2, cod. pen. e di quello fissato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., costituito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna delle decisioni irrevocabili considerate.

La questione di diritto per la quale il ricorso era stato rimesso alle Sezioni Unite era la seguente:

«se il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione – ex art. 671 cod. proc. pen. – tra più violazioni di legge giudicate in distinte decisioni irrevocabili, sia tenuto, in sede di determinazione della pena, al rispetto de/limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave (art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.) o se in tale sede trovi applicazione esclusivamente la disposizione di cui all’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. (limite rappresentato dalla somma delle pena inflitte in ciascuna decisione irrevocabile)».

Con la sentenza 28659/2017 che qui si segnala, le Sezioni Unite ritengono condivisibile la soluzione prospettata dalla Sezione rimettente nel sopra riportato.

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Scarica la sentenza Cass. Pen., Sezioni Unite, 08/06/2017, n. 28659

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