L’inadempimento dell’assegno di mantenimento e il risarcimento del danno


Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, di separazione o di divorzio, se azionato giudizialmente dà luogo alla responsabilità civile dell’obbligato con condanna alle somme non corrisposte, e, ricorrendone i presupposti, anche alla responsabilità penale con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Ma oltre a ciò, può dare luogo anche al risarcimento del danno non patrimoniale?

Secondo il Tribunale di Roma, sì.

Infatti, in un caso recente, il Tribunale di Roma, Sez. I, con la sentenza 12/09/2018, n. 17144 ha statuito che:

«premesso che è onere del convenuto provare l’adempimento delle obbligazioni sul medesimo gravanti in virtù della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti (Trib. Roma, n. 18491 del 2012 – doc. all. n. 1 all’atto di citazione), come successivamente modificata con decreto dell’intestato Tribunale del 23 dicembre 2014 (doc. all. n. 2 all’atto di citazione), onere non assolto essendo il (omissis…) rimasto contumace, mette conto evidenziare che l’inadempimento di quest’ultimo agli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell’assegno divorzile all’ex coniuge è comprovato dal contenuto dei messaggi prodotti dall’attrice (doc. all. n. 3 all’atto di citazione), contenenti anche minacce, nonché dall’atto di pignoramento presso terzi notificato dalla (omissis…) successivamente alla notifica, l’8 agosto 2014, dell’atto di precetto per il mancato pagamento dell’assegno divorzile e dell’assegno di mantenimento per i figli da ottobre 2012 a giugno 2014 (doc. all. n. 6 all’atto di citazione).

Orbene, a norma dell’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni “Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p.”, norma che prevede e punisce il delitto di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

A ciò aggiungasi che l’unico teste escusso nel corso del giudizio, (omissis…) carabiniere, compagno dell’attrice, ha confermato che l’attrice ha ricevuto sul cellulare più volte e almeno in data 22 luglio 2013 e 13 ottobre 2013 messaggi di minaccia di farla morire di fame da parte del (omissis…) a seguito dei quali la stessa aveva attacchi di panico.

Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie deve correttamente ritenersi che la condotta posta in essere dai convenuto integra gli estremi del reato di cui all’art. 12 sexies cit. oltre che del delitto di minaccia (art. 612 c.p.c.) e che trattasi di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, come, peraltro, confermato nel caso specifico dal teste escusso, turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell’art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se accertato incidentalmente.

Tale pregiudizio non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e tenuto conto della gravità dei fatti e delle illustrate emergenze istruttorie nonché del protrarsi negli anni della condotta del convenuto che, oltre a costringere l’attrice ad agire esecutivamente, l’ha anche esposta unitamente ai figli ad uno sfratto per morosità, appare equo quantificarlo in complessivi Euro 20.000,00 attuali (Euro 5.000.00 in favore dell’attrice e di ciascuno dei tre figli in nome dei quali la stessa ha agito)».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Tribunale di Roma, Sez. I, 12/09/2018, n. 17144

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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