Le spese straordinarie e il consenso dell’altro genitore


«riguardo alla partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all’istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario, eccetto le ipotesi in cui si tratti di eventi urgenti o eccezionali, sussistendo pertanto a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia adottato validi motivi di dissenso».

Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. VI, 21/09/2017, n. 22029   in materia di spese straordinarie. In altre parole, le spese straordinarie che in sede di separazione ( o di divorzio) siano state poste a carico di entrambi coniugi (di regola nella misura del 50% ciascuno, ma può variare), sostenute (anticipate)  da uno dei due genitori, devono essere rimborsate dall’altro anche se non previamente interpellato.

Questo non è una novità per la Cassazione ma anzi costituisce un orientamento ormai consolidato (si veda ad esempio, per tutte, Cass. Civ., Sez. VI, 03/02/2016, n. 2127) .

Ma allora, come deve essere interpretata la formula «previamente concordate» che normalmente accompagna la ripartizione tra i due genitori delle spese straordinarie? Se devo «previamente concordare», se ne dovrebbe dedurre che in difetto di quel particolare «accordo preventivo» si produrranno alcune conseguenze e cioè come minimo la non obbligatorietà del rimborso.

E invece no. Secondo la Cassazione anche in mancanza di quel preventivo accordo, le spese straordinarie sostenute da un genitore devono essere rimborsate all’altro che le ha anticipate. E ciò, secondo la Cassazione, ogni volta che quella spesa sia sostenuta per soddisfare un «superiore interesse» del figlio e le condizioni ecomiche dei genitori risulti «compatibile» con esso.

Precisamente, sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione (vedi Cass. Civ., Sez. VI, 03/02/2016, n. 2127) di affermare che:

«secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015)».

Da questa impostazione, quindi, si ritiene di dover concludere che rimane condizionato al «preventivo accordo»  – solo – il rimborso della spesa straordinaria sostenuta per ragione diversa dall’interesse superiore del minore (mero capriccio del figlio? o del genitore? o altro?), e/o della spesa non compatibile con le condizioni economiche dei genitori (ad esempio la pratica dell’equitazione oppure la frequentazione dell’università da parte del figlio di genitori disoccupati o con modeste disponibilità economiche?).

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 21/09/2017, n. 22029

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 03/02/2016, n. 2127

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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