Le novità legislative di natura penale a tutela della persona e della famiglia D.LGS. 01/03/2018, n. 21


Forse un po’ in sordina ma in questi giorni, precisamente venerdì 6 aprile 2018, sono entrate in vigore nuove importanti disposizioni penali che, nel contesto di più materie e settori, riguardano anche l’ambito personale e familiare. Esse sono contenute nel D.LGS. 01/03/2018, n. 21.

Il provvedimento legislativo in questione D.LGS. 21/2018 viene emenato in esecuzione della L. 23/06/2017, n. 103, e precisamente in attuazione dell’art. 1, commi 82, 83 e 85, comma q), secondo il quale il Parlamento delegava il Governo a:

«adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonche’ per la riforma dell’ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85 […] q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettivita’ della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche’ l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrita’ e integrita’ ambientale, dell’integrita’ del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato».

Il D.LGS. 01/03/2018, n. 21

E per quanto concerne, in particolare, come si diceva la tutela della persona e della famiglia, il D.LGS. 01/03/2018, n. 21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/03/2018, n. 68, ha introdotto le seguenti modifiche:

«1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) [….] b) al secondo comma dell’articolo 388, dopo le parole: «a chi elude» sono inserite le seguenti: «l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora»;
c) dopo l’ articolo 570 e’ inserito il seguente: «Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). – Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli
.».

Si tratta, dunque, di due importanti modifiche: la prima, in materia di misure di protezione; la seconda, in materia di separazione e divorzio.

Vediamole più in dettaglio.

In materia di misure di protezione

Il codice civile, come noto, contiene alcune norme disciplinanti l’adozione di misure di protezione contro gli abusi familiari e precisamente l’art. 342 bis cc dispone:

«Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e’ causa di grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’ dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, puo’ adottare con decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter»;

ed il contenuto dei provvedimenti di protezione, che, a fronte di abusi familiari, il giudice può adottare, è disciplinato dal successivo art. 342 ter cc :

«con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresi’, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro,al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita’ dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice puo’ disporre, altresi’, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonche’ delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalita’ etermini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo’ essere superiore a sei mesi e puo’ essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita’ di attuazione. Ove sorgano difficolta’ ocontestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu’ opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario».

Ciò ricordato, va detto che i suddetti provvedimenti giudiziali contenenti le misure di protezione, non erano espressamente ricompresi tra quei provvedimenti la cui violazione dà luogo al reato – appunto – di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudicedi cui all’art. 388 cp. Nè lo erano i provvedimenti di uguale contenuto assunti nel corso di un procedimento di separazione personale dei coniugi o di divorzio.

Ora, con il citato D.LGS. 21/2018, si è colmata questa lacuna perchè si prevede espressamente che

« b) al secondo comma dell’articolo 388, dopo le parole: «a chi elude» sono inserite le seguenti: «l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora».

Conclusioni

Pertanto, per effetto dell’introduzione di questa norma, a decorrere dal 06/04/0218, sia la violazione delle misure di protezione che la violazione di un provvedimento emesso in sede di separazione o di divorzio, che abbia un contenuto analogo, integrano lo specifico reato di cui all’art. 388 cp.

In materia di assegno di mantenimento separativo/divorzio e di affido condiviso

Oltre alla modifica di cui sopra, in ambito più marcatamente separativo e divorzile, il cit. D.LGS. 01/03/2018, n. 21, sembra introdurre una vera e propria nuova ipotesi di reato, inserendo, nel codice penale, l’art. 570 bis, dal titolo Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, secondo il quale:

«le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

Le singole ipotesi di reato

Alla luce della nuova norma così introdotta, sembra che le nuove ipotesi di reato abbiano i connotati del ‘reato proprio’ perchè il soggetto passivo sembra poter essere solo il coniuge (e non, dunque, anche il convivente, o l’unito civilmente). Inoltre sembrerebbe che esse debbano consistere nelle seguenti condotte.

…. si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio

Questa prima ipotesi di reato sembra corrispondere in quella stessa condotta che risultava già punita con l’art. 12 sexies della L. 01/12/1970, n. 898 e succ., (che infatti viene espressamente abrogato con il D.LGS. 21/2018 di cui qui si tratta), secondo il quale si prevedeva che

«al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale»,

senonchè, forse, la corrispondenza non è totale perchè mentre la condotta di cui all’art. 12 sexies L. 898/1970 si riferiva solo al mancato pagamento dell’assegno divorzile (sia esso verso il coniuge [art. 5], sia esso verso i figli [art. 6]), l’ipotesi di reato ora prevista include la violazione, cioè il mancato pagamento, di «ogni tipologia di assegno dovuto» (… certo, per il caso di divorzio o di nullità del matrimonio) con tutto quello che ciò possa significare.

…. ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi

Anche questa ipotesi, punendo con le pene previste dall’art. 570 cp la condotta di chi «viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi» sembra riferirsi, non solo al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento (anche qui, sia esso verso l’altro coniuge che verso i figli), ma anche ad altro.

Per esempio, sorge legittimo l’interrogativo se debba rientrare o meno in questa ipotesi di reato il mancato pagamento delle spese straordinarie per i figli; oppure – ipotesi ancora più insidiosa – della quota parte (nel caso di comproprietà), o della quota intera (nel caso di proprietà esclusiva), delle spese di manutenzione straordinaria della casa familiare assegnata all’altro coniuge in sede di separazione.

…. e di affidamento condiviso dei figli

Infine, l’ultima condotta punita dall’ipotesi di reato in esame, può consistere anche nella violazione degli obblighi dell’affidamento condiviso. Anche in questo caso, l’espressione utilizzata dal Legislatore, pur riferendosi necessariamente al rapporto genitori/figli, appare molto ampia e rischia, forse, di estendersi anche a comportamenti di non facile comprensione.

Cosa significa, infatti, violare gli obblighi dell’affidamento condiviso? non prelevare e non tenere con sè il figlio nei giorni di spettanza? oppure, al contrario, negare all’altro genitore di prelevare e tenere con sè il figlio nei giorni di sua spettanza? oppure ancora, assumere una decisione importante che lo riguarda (come per esempio iscrivere il figlio all’asilo o ad una determinata scuola),  senza avere prima interpellato l’altro genitore? e via di seguito …. (gli esempi di espressione ed esercizio del diritto/dovere nascente dall’affidamento condiviso sono davvero tanti).

Conclusioni

Insomma, senza nessuna pretesa di completezza ci si limita ad osservare che le condotte tipizzate nelle ipotesi di reato previste nel nuovo art. 570 bis cp introdotto dal D.LGS. 01/03/2018, n. 21 qui in esame, appaiono di non semplice interpretazione e dunque, conseguentemente, applicazione. Ma, forse, è pur sempre un passo avanti nel tentativo di rendere più completa la tutela della persona all’interno (e all’esterno) della famiglia.

Documenti & materiali

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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