L’assegno una tantum esclude la reversibilità? La questione è rimessa alle Sezioni Unite. In nota a Ordinanza interlocutoria Cass. Sez. I,10/05/2017, n. 11453


Ai sensi dell’art. 5/8 L. 01/012/1970, n. 898 (legge divorzio), la liquidazione una tantum del coniuge, in sede di divorzio, esclude che il coniuge ‘liquidato’ possa avanzare «alcuna successiva domanda di contenuto economico».

In altre parole, quando in sede di divorzio i coniugi si accordano per la corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile di uno a favore dell’altro, quest’ultimo non potrà più proporre nessun’altra richiesta di contenuto economico nei confronti del primo.

Ma questo principio vale anche per la pensione di reversibilità? Cioè l’ex coniuge liquidato con l’una tantum, nel caso di decesso dell’ex coniuge, non potrà vantare nessun diritto nei confronti dell’ente previdenziale che corrispondeva la pensione al de cuius?

Secondo l’interpretazione letterale dell’art. 5 L. div. sopra citato, questo diritto sembrerebbe escluso. Ma non tutti, o meglio non tutte le Sezioni della Cassazione la pensano così.

Infatti, il diritto non è escluso con certezza ed il problema esiste perchè, come detto, vi sono diverse e contrapposte interpretazioni giurisprudenziale della relativa normativa specifica, tanto che la questione, con l’ordinanza interlocutoria 10/05/2017, n. 11453, della Sezione 1^ della Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Precisamente, infatti, in tema di pensione di reversibilità, l’art. 9 cit. L. 898/1970, dispone che:

«in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita’, il coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilita’, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza»

Il cit. art. 9, poi, precisa che qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita’, l’ex coniuge titolare di assegno divorzile (e sempre che si trovi nelle condizioni di cui sopra, cioè non abbia contratto nuove nozze), non avrà diritto all’intero della pensione di reversibilità ma solo ad una quota, come attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto.

Ora, la questione che si è posta è che nel tempo vi sono state alcune pronunce di legittimità che, malgrado la preclusione di cui all’art. 5 legge divorzio sopra citato, nel caso di liquidazione una tantum, hanno ugualmente riconosciuto all’ex coniuge il diritto alla pensione (o ad una quota di essa) di reversibilità, e ciò sul presupposto che la pensione di reversibilità, in realtà, avrebbe natura previdenziale e costituisca un diritto autonomo rispetto a quello divorzile (Cass. S.U., 12/01/1998, n. 159; Cass., S.U., 14/12/1998, n. 12540).

Ma al contempo, vi sono state anche pronunce, sempre di legittimità, di segno contrario, le quali hanno ritenuto che tra i presupposti per poter beneficiare della pensione di reversibilità, occorre l’attualità del diritto divorzile, con conseguente esclusione, dunque, dell’ex coniuge che in quanto già liquidato non è titolare di un diritto attuale di assegno (Cass. Sez. Lav., 18/07/2002, n. 10458; Cass. Sez. I, 12/11/2003, n. 17018).

Ancora, poi, nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, si è tornato invece ad affermare la sussistenza del diritto alla reversibilità anche in capo all’ex coniuge ‘liquidato’ sul presupposto che:

«l’accordo intervenuto tra i coniugi in ordine all’attribuzione dell’usufrutto sulla casa coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione, a norma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 8, è idoneo a configurare la titolarità di detto assegno, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristico-assistenziale dell’istituto; ne consegue che tale costituzione di usufrutto soddisfa il requisito della previa titolarità di assegno prescritto dall’art. 5 della legge ai fini dell’accesso alla pensione di reversibilità, o, in concorso con il coniuge superstite, alla sua ripartizione” (Cass. Sez. I, 28/05/2010, n. 13108).

In questo senso anche la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 29/07/2011, n. 16744 con cui si è precisato che ai fini della pensione di reversibilità:

«resta irrilevante la modalità solutoria del debito, pattuita fra le parti – come nella specie – in forma “una tantum”, come espressamente consentito dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 8, in via alternativa all’ordinaria corresponsione periodica» (Cass. Civ., Sez. I, 29/07/2011, n. 16744).

Da quanto sopra, dunque, è evidente la sussistenza di un contrasto all’interno della Corte di Cassazione e la 1^ Sezione, con l’ordinanza interlocutoria Cass. Sez. I, 10/05/2017, n. 11453 che qui si segnala, ne dà conto ritenendo che:

«sussiste, pertanto, un netto contrasto intersezionale in ordine al diritto alla pensione di reversibilità (od ad una quota di essa) in capo al coniuge divorziato in caso di decesso dell’altro coniuge nell’ipotesi in cui sia stata stabilita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio».

E così con la citata ordinanza interlocutoria 11453/2017 la 1^ Sezione della Cassazione non può che concludere che:

«il Collegio ritiene di rimettere la causa al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte».

Poiché la questione è di un certo rilievo si confida che le Sezioni Unite possano intervenire al più presto per dirimere il contrasto.

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza interlocutoria Cass. Sez. I, 10/05/2017, n. 11453
Scarica la sentenza Cass. S.U., 12/01/1998, n. 159;
Scarica la sentenza Cass., S.U., 14/12/1998, n. 12540;
Scarica la sentenza Cass. Sez. Lav., 18/07/2002, n. 10458;
Scarica la sentenza Cass. Sez. I, 28/05/2010, n. 13108;
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 29/07/2011, n. 16744.

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