L’assegno di mantenimento e la compensazione con altri crediti, quando si rivela uno svantaggio


«La ricorrente non tiene conto del fatto che il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Cass. n. 23569 del 2016). Il credito per il contributo al mantenimento, non essendo disponibilerinunciabile, non era neppure compensabile. A ciò si aggiunga che la corte di appello ha escluso, con accertamento in fatto non in questa sede rinnovabile, che il credito che la C. intendeva opporre in compensazione fosse certo, liquido ed esigibile, atteso che non risultava chiaro nè quanta parte dell’assegno fosse correlata al mantenimento della ricorrente e quanta al mantenimento delle figli, nè a quali importi imputare gli acconti versati dall’ex marito».

Questa una decisione di questi giorni della Corte di Cassazione Sez. VI, 14/05/2018, n. 11689 in materia di assegno di mantenimento.

Il caso, a prescindere dal requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (messo in discussione dalla sentenza senza che sia dato comprenderne il motivo e si fa fatica a capirlo anche perchè non dovrebbe essere stato così complicato essendo stato sicuramente un credito derivante da provvedimento giudiziale, ma tant’è), il caso – si diceva – era quello di una moglie che opponeva in compensazione al  credito (per spese legali) precettato dal coniuge legalmente separato , il proprio credito maturato per il di lui mancato pagamento di alcuni ratei di assegno di mantenimento (per sè e per le sue  figlie).

Il giudice di primo grado, aveva respinto l’opposizione a precetto sull’assunto che il credito della moglie fosse maturato in un momento precedente alla formazione giudiziale del titolo vantato dal marito; la corte d’appello aveva ugualmente respinto l’opposizione ma per ragione diversa, e precisamente, perchè (oltre a non ritenere il credito certo, liquido ed esigibile), rilevava l’impossibilità di procedere a compensazione stante la natura alimentare del controcredito opposto.

In effetti, sulla non compensabilità dell’assegno di mantenimento esiste un consolidato orientamento di questa giurisprudenza che ha ritenuto la «natura sostanzialmente alimentare» dell’assegno di mantenimento (si veda ad esempio, Cass. 04/07/2016, n. 13609; Cass. Civ., Sez. VI, 18/11/2016, n. 23569; etc). Dunque la pronuncia non rappresenta una novità e non sorprende più di tanto.

Quello che però lascia perplessi, forse, è l’effetto – ingiustamente – sfavorevole che un siffatto principio produce sul beneficiario dell’assegno di mantenimento, in un caso come quello di cui trattasi. Infatti in questo caso, così come in tutti quelli – molto frequenti – simili a questo, la coniuge benficiaria dell’assegno di mantenimento, non solo si trova a dover ‘digerire’ l’inadempimento dell’altro coniuge rispetto al pagamento dell’assegno di mantenimento, ma non potendo opporlo in compensazione rispetto al credito da lui vantato, si trova a dover esborsare denari in suo favore.

L’effetto, in conclusione, è doppiamente ingiusto perchè risulta premiale rispetto al coniuge inadempiente al mantenimento. Alla coniuge non resta che sequestrare o pignorare la somma che deve all’altro prima che questo la riscuota. Ma non è facile arrivare in tempo….

Documenti & materiali

Scarica la sent. Cass. Civ., Sez. VI, 14/05/2018, n. 11689

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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