La validità delle pattuizioni dei coniugi in sede di separazione/divorzio L'ultima pronuncia della Cassazione


Il problema

Accade spesso che i coniugi, in sede di separazione o di divorzio, oltre ad affrontare le questioni classiche e fondamentali di tali contenziosi (affidamento figli, assegnazione casa familiare, assegno di mantenimento), regolino anche le loro questioni di natura economico-patrimoniale (ad esempio, la vendita della casa familiare e la conseguente ripartizione tra essi del ricavato).

Ora, su queste questioni, e più precisamente su questi accordi patrimoniali stipulati dai coniugi, non sempre la giurisprudenza (soprattutto quella di merito) assume un orientamento univoco.

Tuttavia, nello scorso mese di agosto 2015, pochi giorni or sono, con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, (17/07/2015, depositata il 19/08/2015), n. 16909 che qui si segnala, la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sul tema, riconoscendo chiaramente la validità dei predetti patti, anche se con qualche precisazione.

La sentenza n. 16909/2015

Con la sentenza n. 16909/2015, dunque,la Corte di legittimità affronta nuovamente il problema e, richiamandosi ad un proprio precedente orientamento afferma che:

«questa Corte ha da tempo affermato (Cass. 12 settembre 1997, n. 9034; 15 maggio 1997, n. 4306; più di recente, v. Cass. 22 novembre 2007, n. 24321; 17 giugno 2004, n. 11342; 23 marzo 2004, n. 5741) che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche»,

per poi affermare chiaramente che, alla luce di quanto sopra,

«laccordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili».

La Corte di legittimità, tuttavia, pur ribadendo apertamente l’ammissibilità di questi accordi patrimoniali tra i coniugi (accordi, non direttamente, ma solo indirettamente, connessi alle obbligazioni discendenti dal matrimonio), tiene a precisare che, però, essi accordi non potranno avere la medesima sorte processuale di quelli che costituiscono il contenuto tipico dei patti di separazione o divorzio.

Esattamente, infatti, la Corte afferma che

«ben possono allora dette pattuizioni […] convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento allorché una delle parti ne chieda la modifica o la conferma, in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio.
In caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, infatti, è possibile la modificazione degli accordi solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.»

Alla luce di quanto sopra, consegue ad esempio che l’accordo con il quale i coniugi, nel quadro di una complessa regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in sede di separazione, stabiliscano la vendita a terzi della casa famigliare e l’attribuzione del ricavato in quote a ciascun coniuge (ciò era quanto accaduto nel caso sottoposto alla Corte e deciso con la sentenza n. 16909/2015 in questa sede segnalata),

«dà vita ad un contratto atipico, il quale volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c., è caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell’ambito dell’accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, valuti, alla stregua di un’indagine ermeneutica guidata dagli art. 1362 e seguenti c.c., se vi sia inserita anche una convenzione avente una sua autonomia».

Alcune considerazioni

Peccando, forse, di sintesi, si può tentare di riassumere la posizione espressa dalla Suprema Corte come segue: se i patti stipulati dai coniugi in sede di separazione o di divorzio trovano la loro causa nel matrimonio e negli obblighi da esso discendenti, e costituiscono il contenuto tipico di questo specifico contenzioso, allora saranno suscettibili di modifica e/o revoca con la speciale procedura ex art. 710 cpc, altrimenti, pur essendo ammissibili in quelle sedi di separazione e di divorzio, tuttavia, per la loro eventuale modifica e/o revoca, dovranno seguire l’iter procedurale ordinario e rispondere ai presupposti processuali e giuridici, pure ordinari.

Ora, il punto è, tuttavia, che non sempre risulta agevole distinguere i patti che trovano la propria causa nella separazione/divorzio, da quelli che sono solo occasionati da essi.

Non sembra chiaro, infatti – quantomeno a chi scrive – quale sorte processuale debba avere il patto di natura patrimoniale raggiunto dai coniugi, destinato a sostituire le tipiche obbligazioni (ad esempio, quella di mantenimento) da assumere in sede di separazione/divorzio.

In conclusione, appare ancora alquanto complesso il compito rimesso dalla Corte di Cassazione al giudice di merito.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. I, 19/08/2015, n. 16909

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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