La validità del testamento e la partecipazione al giudizio del P.M. In nota a ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 10/07/2017, n. 17024


«le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del “de cuius” non rientrano tra quelle concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell’intervento, in esse, del Pubblico Ministero ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in grado di appello».

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 10/07/2017, n. 17024 in un caso in cui si discuteva della validità del testamento sotto il profilo della sussistenza o meno della capacità di intendere e volere del testatore.

Secondo la Corte, infatti, in relazione al motivo di censura con il quale si denunziava la nullità della sentenza d’appello per la violazione degli artt. 70, 71, 158 e 331 c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio di secondo grado del Pubblico Ministero che pure era intervenuto nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, il motivo è privo di fondamento.

La stessa, infatti, ritiene che sia indubbio che, esulando la fattispecie dalle ipotesi per le quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero a mente dei primi due commi dell’art. 70 c.p.c., (non potendosi fare rientrare nell’ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la controversia concernente la validità del testamento per incapacità naturale della de cuius), l’intervento pur spiegato in primo grado va ricondotto all’ipotesi di intervento facoltativo di cui all’ultimo comma del menzionato art. 70 c.p.c..

In tal senso costituisce orientamento più volte ribadito dalla Corte quello per il quale nei giudizi in cui l’intervento del pubblico ministero è facoltativo a norma dell’art. 70 c.p.c., u.c., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicchè non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (Cass. n. 12228/2003; Cass. n. 3093/1974).

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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