Può, la parte civile, chiedere la provvisionale per la prima volta in appello? In nota a Cass. Pen., Sezioni Unite, 15/12/2016, n. 53153


Con la sentenza 15/12/2016, n. 53153 le Sezioni Unite della Cassazione intervengono per risolvere alcuni problemi che interessano la parte civile sui quali vi era contrasto.

Precisamente la questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite viene dalla stessa riassunta nei termini che seguono:

se violi il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante

Il quesito involge il tema dei poteri decisori devoluti al giudice di secondo grado, in rapporto alle statuizioni assunte nel giudizio di primo grado e al contenuto delle impugnazioni proposte dalle parti.

Il caso da cui nasce il problema  può essere così sintetizzato: il giudice di primo grado, nel pronunciare la condanna dell’imputato, decide, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., anche sulla domanda risarcitoria proposta dalla costituita parte civile, pronunziando condanna generica ex art. 539 c.p.p., comma 1; la sentenza di condanna viene appellata unicamente dall’imputato, che contesta l’affermazione di responsabilità; la parte civile, non appellante, in corso di giudizio di secondo grado, propone, per la prima volta, in ragione delle sopravvenute difficoltà economiche della persona offesa, la richiesta di una provvisionale ex art. 539 c.p.p., comma 2; il giudice di appello, nel confermare la pronuncia di condanna, statuisce il pagamento di una provvisionale, che è immediatamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., comma 2.

In sostanza la Corte si chiede se la parte civile, pur non avendo fatto richiesta di provvisionale in primo grado e pur non avendo impugnato la relativa sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, può chiedere in appello la concessione della suddetta provvisionale.

Le Sezioni Unite, prima di procedere all’esame specifico della questione, ricorda che è pacifico che il giudice d’appello non sia legittimato a concedere la provvisionale di cui trattasi, quando ricorrano due ipotesi analoghe tra loro, e cioè quando sia stata respinta in primo grado la provvisionale richiesta dalla parte civile ovvero sia stata omessa la pronuncia sulla detta richiesta e la parte civile non abbia impugnato sul punto la sentenza.

E’ chiaro, infatti, che in questi casi si verificherebbe la preclusione dipendente dall’effetto devolutivo del [mancato] gravame.

Le Sezioni Unite, infatti, con riferimento a queste ipotesi concludono che:

di talchè, quando la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giudice di primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il giudice di secondo grado non può pronunciare la condanna al pagamento della provvisionale in mancanza di appello sul punto della parte civile.

Ciò chiarito, le Sezioni Unite procedono ad esaminare il successivo quesito: la provvisionale è concedibile d’ufficio?

Su questo punto l’interpretazione letterale della norma (aert. 539 cpp) può portare solo ad una conclusione:

la condanna al pagamento di una provvisionale può essere pronunciata, ai sensi dell’art. 539 c.p.p., comma 2, soltanto a fronte di richiesta proposta dalla parte civile, posto che la vigente legge processuale non prevede, al riguardo, poteri esercitabili ex officio.

Occorre poi chiedersi se la provvisionale debba qualificarsi quale domanda nuova rispetto al contenuto della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, sulla quale si è pronunciato il giudice di primo grado con la condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 539 c.p.p., comma 1.

La risposta è negativa.

Infatti, la Corte di legittimità ha da tempo evidenziato che si ha domanda nuova soltanto se si amplia il petitum o si introduce nel giudizio una pretesa avente presupposti distinti da quelli di fatto della domanda originaria (Sez. U civ., n. 592 del 07/04/1965, Rv. 311098). In applicazione di tale principio, si è espressamente affermato che la richiesta di provvisionale non costituisce una nuova domanda, in quanto rientrante nell’ambito della originaria domanda di condanna (Sez. 3 civ., n. 1798 del 06/10/1970, Rv. 347770).

Con la sentenza che qui si segnala, le S.U. concludono che:

nel caso in cui la sentenza di primo grado contenga una espressa statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria e sia priva di un punto specificamente dedicato alla provvisionale, in difetto della relativa richiesta, sfugge la stessa configurabilità dell’effetto preclusivo delineato dall’art. 597 c.p.p., comma 1, nei confronti della parte civile non impugnante, rispetto alla possibilità di formulare, nel giudizio di secondo grado, la richiesta di provvisionale. La parte danneggiata, infatti, è risultata vittoriosa sul punto della decisione comprendente l’an della domanda risarcitoria; e la richiesta di provvisionale, per il suo carattere accessorio ed anticipatorio, non può qualificarsi come domanda nuova, rispetto a quella originaria, che ha trovato accoglimento con la condanna generica al risarcimento dei danno. Chiude il ragionamento il rilievo per cui l’estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, stabilita dall’art. 598 c.p.p., consente alla corte di appello di procedere legittimamente allo scrutinio della richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale, che venga proposta nel relativo giudizio di secondo grado.

In conclusione, quindi, la parte civile può chiedere in appello la provvisionale, e ciò, anche se per la prima volta ed anche se non è impugnante della sentenza. Ciò perchè la sentenza di appello, con la quale l’imputato viene condannato al pagamento di una provvisionale, a fronte di richiesta proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non impugnante, non si pone in contrasto con il principio devolutivo.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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