La mancata notifica del ricorso in appello nel termine indicato dal giudice: conseguenze Per la Cassazione non c'è decadenza


Cosa accade se la parte che ha proposto appello, ad esempio, contro una sentenza di separazione, non ha notificato alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, entro il termine fissato dal giudice? e se ciò è accaduto a causa del fatto che la cancelleria non ha comunicato al ricorrente il decreto di fissazione dell’udienza?

Su questa preoccupante eventualità alcuni giudici di merito si sono espressi dichiarando l‘improcedibilità dell’appello, ma, fortunatamente, la Cassazione è di avviso contrario.

Nel caso da cui origina la decisione che qui si annota (caso, in cui, la ricorrente proponeva appello avverso la sentenza di separazione personale del Tribunale di Civitavecchia al fine di ottenere l’aumento del contributo per ciascun figlio ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore) la Corte di Appello di Roma dichiarava improcedibile l’appello per omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione dell’udienza, alla luce delle seguenti argomentazioni:

– «pur trattandosi di termine ordinatoria ex art. 154 c.p.c., comporta la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d’istanza di proroga prima della scadenza» (Cass. 27086/2011);
– mancano i presupposti per concedere un nuovo termine alla parte appellante per notificare, atteso che non si versa nell’ipotesi di omessa notifica per causa ad essa non imputabile;
– la circostanza che dal controllo telematico non sia emerso il termine per notificare non esime l’appellante dal prendere visione del provvedimento di fissazione di udienza, posto che non vi è alcun obbligo normativo di comunicazione in capo al Giudice, essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell’esito del proprio ricorso (Cass. 19514/2005};
– i principi di diritto cui si richiama l’appellante – obbligo della cancelleria di comunicare il decreto e il carattere non perentorio del termine ex art. 435 c.p.c. per la notifica a controparte – riguardano i procedimenti cui si applica il rito del lavoro e non sono estensibili a quello in esame.

Invece, la Sezione VI, della Corte di Cassazione, con la sentenza 08/06/2016, n. 11770, ha affermato che:

nel caso di specie la cancelleria non ha provveduto a comunicare il decreto né via pec né tramite fax. Ne deriverebbe, pertanto, la lesione del diritto di difesa dell’appellante che si è vista dichiarare improcedibile il proprio gravame, ancor più ove si consideri che la violazione formale relativa all’originario termine per la notifica si sarebbe dovuta comunque ritenere superata in base al disposto dell’art. 156 ultimo comma c.p.c..

Sottolinea, inoltre, che:

la decisione n. 27086 del 2011 posta a fondamento della sentenza impugnata ritiene assimilabile il rito camerale a quello del lavoro e che in questo tipo di controversie dalla notifica oltre il termine, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga (o come nella specie con richiesta di proroga quando il termine indicato dal Presidente nell’originario decreto sia già scaduto), non deriva alcun effetto preclusivo. Ritiene, peraltro, incoerente l’applicazione del principio di diritto enunciato nella citata sentenza stante la piena realizzazione del contraddittorio nel caso in esame.

Prosegue, infine, enunciando il principio di diritto, richiamando

in via preliminare e assorbente, l’orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di procedimento d’impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di .fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante “ex tunc” di tale vizio» (Cass. 25211/2013).
Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 5700 del 2014, relativa al procedimento ex artt. 3 e 4 l. 89/2001, hanno affermato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei procedimenti camerali, non è perentorio e a tale principio di diritto si conforma la giurisprudenza di legittimità successiva (v. Cass. n. 8421/2014, 16677/2014, 2l669/2014).

Considerando che in numerose (ma non in tutte) cancellerie è invalsa la prassi per cui  il decreto di fissazione di udienza non viene comunicato, è consolante sapere che c’è questa Cassazione…..

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 08/06/2016, n. 11770
Scarica la sentenza Cass. Civ., S.U., 12/03/2014, n. 5700

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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