In tema di assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 30/10/2017, n. 25781, ribadisce il proprio orientamento affermando che, fermo il fatto che si tratta di valutazione che rientra nella competenza del giudice di merito e non di quella del giudice di legittimità, sulla sua quantificazione incide sicuramente la durata del matrimonio.
Nella specie, la moglie separata che si era vista ridurre dalla Corte territoriale il proprio assegno di mantenimento in considerazione della breve durata del matrimonio, e che aveva impugnato il provvedimento in Cassazione sul presupposto che, a suo avviso, il giudice di merito di secondo grado non aveva adeguatamente considerato gli indici quali il tenore di vita tenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, con l’ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 30/10/2017, n. 25781 si è vista tuttavia respingere il ricorso dal giudice di legittimità con la seguente motivazione:
«il secondo motivo è inammissibile laddove critica la scelta della corte di merito di considerare la durata del matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento trascurando altre prove che documenterebbero l’alto tenore di vita coniugale: posto infatti che la durata del matrimonio rientra tra gli elementi che possono incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass. n. 25618/07; n. 23378/04; n. 20638/04), la censura si risolve nella richiesta di revisione del giudizio comparativo tra gli elementi probatori del relativo diritto, che è riservato al giudice del merito».
Documenti & materiali
Scarica l’ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 30/10/2017, n. 25781