La decorrenza della revisione dell’assegno di mantenimento


La decorrenza dell’assegno di mantenimento è già una questione intorno alla quale spesso si controverte, ma quella della decorrenza della sua revisione, della sua modifica, è ancora più complessa.

Il problema nasce dal fatto che nell’ipotesi in cui sopravvenga la modifica/revisione dell’assegno, questo provvedimento si sovrappone necessariamente a quello che aveva previsto e regolamentato in origine l’assegno di mantenimento medesimo.

La regola generale adottata dalla giurisprudenza consolidata di legittimità vuole che il diritto a riscuotere l’assegno di mantenimento e l’obbligazione a corrisponderlo, decorrano dalla domanda rivolta ad ottenere esso, dunque dal deposito del ricorso (o comunque dal momento della proposizione della domanda, se introdotta in altra sede o in altra forma).

Tuttavia, quando si procede alla revisione dell’assegno di mantenimento (riduzione, aumento, revoca) in considerazione della sopravvenienza di presupposti rispetto a quelli esistenti in sede di separazione o di divorzio (come, ad esempio, la  perdita o la diminuzione della capacità contributiva da parte dell’obbligato, o la perdita del diritto a percepirlo da parte del beneficiario), ci si chiede se la decorrenza del provvedimento modificativo dell’assegno di mantenimento debba essere quello generale (ossia, come sopra detto, quello della proposizione della domanda), ovvero, quello anteriore del momento in cui è sorto il presupposto per la sua modifica.

La questione non è di poco conto considerato che il provvedimento giurisdizionale che dispone, ad esempio, la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento potrebbe intervenire anche a distanza di diversi mesi o, addirittura, di anni, rispetto al momento in cui è sorto il presupposto (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’obbligato perda il lavoro e, dunque, la capacità economica di contribuire al mantenimento del figlio, ma decida di agire per la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento cui è tenuto, solo mesi dopo; si pensi all’ipotesi in cui, ad un certo punto, il figlio maggiorenne percepisca uno stipendio che gli consenta l’autosufficienza economica, ma il genitore obbligato al suo mantenimento lo venga a sapere solo mesi dopo; etc.).

Ebbene, proprio su questa questione la Corte di Cassazione si è pronunciata con una recentissima sentenza (Sez. VI, 09/04-30/07/2015, n. 16173) che qui si segnala, secondo la quale, anche in questo caso, il principio applicabile è quello della decorrenza scandita dalla proposizione della domanda e per l’effetto, infatti, la Corte cassa la sentenza impugnata proprio perchè, invece, aveva anticipato la decorrenza del provvedimento modificativo dell’assegno separativo ad un momento anteriore a detta proposizione.

Precisamente, la Corte ha affermato che:

«in materia di revisione dell’assegno, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione».

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 09/04-30/07/2015, n. 16173

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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