La Corte Costituzionale conferma la procedibilità d’ufficio per il reato ex art. 12 sexies L. 898/1970 in materia di divorzio Sentenza 07/10-05/11/2015, n. 220


La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul reato di mancato adempimento del pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato, previsto, in sede di divorzio, dall’art. 12 sexies L. 01/12/1970, n. 898.

Si tratta di un problema di cui da tempo si discute perchè in base, ad un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile deve ritenersi procedibile d’ufficio e non già a querela della persona offesa. Il rinvio all’art. 570 cod. pen., operato dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, si riferisce, infatti, esclusivamente al regime sanzionatorio del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.

La conclusione risulterebbe avvalorata dalla considerazione che l’art. 570 cod. pen. stabilisce, al suo interno, un regime di procedibilità differenziato: sempre a querela per le ipotesi previste dal primo comma e d’ufficio solo per alcune delle ipotesi più gravi previste dal secondo comma. Con la conseguenza che apparirebbe problematico anche individuare quale regime, tra questi, sarebbe stato eventualmente richiamato dalla norma denunciata.

La remissione della querela e la sua accettazione, intervenute nel caso di specie, rimarrebbero pertanto irrilevanti.

Ed allora, sotto questo profilo, il Tribunale ordinario di Verona, quale giudice a quo eccepisce che la mancata previsione della perseguibilità a querela del reato in esame porrebbe la norma censurata in contrasto con l’art. 3 Cost., generando irragionevoli disparità di trattamento di situazioni analoghe.

La sperequazione denunciata si riscontrerebbe anche in rapporto alla figura criminosa di cui all’art. 388, secondo comma, cod. pen., che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento di minori, compreso, quindi, il provvedimento adottato con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai sensi dell’ultimo comma del medesimo art. 388, tale reato è, infatti, perseguibile a querela.

Ecco, che, dunque, emerge, per il giudice remittente, la necessità di dichiarare la illegittimità costituzionale del citato art. 12 sexies L. 898/1970 sotto il profilo del diverso regime di procedibilità.

La questione di legittimità costituzionale così sollevata appariva ed appare molto interessante e rilevante nei singoli contenziosi, atteso che, come noto, può accadere che nelle more del giudizio le parti originariamente in lite (i coniugi o ex coniugi), si accordino sulle questioni economiche da cui era scaturita la denuncia-querela (avente ad oggetto il mancato pagamento del mantenimento) e che, dunque, di seguito si proceda alla remissione di querela, che, però, per le ragioni anzidette, se l’ipotesi riguarda coniugi solo separati (e dunque si verte nel reato di cui all’art. 570 cp), essa produce l’estinzione del reato quale suo effetto tipico (art. 152 cp) (salvo che il beneficiario sia il figlio minorenne); mentre se l’ipotesi concerne ex coniugi, e dunque divorziati (e, quindi, si verte nel reato di cui al citato art. 12 sexies cp), la remissione di querela non produce nessun effetto stante la procedibilità d’ufficio del reato.

Ebbene, con la sentenza 07/10-05/11/2015, n. 220, la Corte Costituzionale, purtroppo, ha respinto la questione di legittimità costituzionale così sollevata perchè ha ritenuto che:

Nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante l’affermazione che la scelta del regime di procedibilità dei reati «coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità» .

In sostanza, in questa interessante sentenza, la Corte Costituzionale investita della questione, pur scendendo nel merito della stessa, la dichiara non fondata perchè ritiene che il regime di procedibilità dei reati sia materia rimessa alle valutazioni discrezionali della politica legislativa. Peccato.

Documenti & Materiali

Scarica la sentenza Corte Cost. 07/10-05/11/2015, n. 220
Scarica la L. 01/12/1970, n. 898.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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