La Consulta: esiste il genitore ‘sociale’


Con un comunicato del 5/10/2016 intitolato «Diritto del genitore “sociale” a mantenere rapporti con il minore» l’ufficio stampa della Corte Costituzionale, ha informato che:

«in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione – sollevata, in relazione a plurimi parametri costituzionali,dalla Corte di Appello di Palermo – di legittimità costituzionale dell’art. 337- ter del codice civile nella parte in cui, disponendo che il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impedirebbe al Giudice di garantire la conservazione, nell’interesse del minore, di rapporti, ove ugualmente significativi con soggetti diversi dal ramo parentale (nella specie, l’ex partner omoaffettiva della genitrice biologica di due minori).
L’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti è, infatti, riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 dello stesso codice già consente al Giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto. Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell’interesse del minore presupposto dal Giudice rimettente».

In sostanza, dunque, accontentandoci del solo comunicato stampa, e senza conoscere le motivazioni della pronuncia perchè ancora non depositate, dobbiamo tuttavia prendere atto dell’esistenza, secondo la Corte Costituzionale, di questa figura denominata “genitore sociale“.

Se non si comprende male, infatti, la Consulta, nel respingere la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo, ritiene che non vi sia alcun vuoto normativo utile a tutelare il c.d. genitore sociale, ossia una persona diversa dal genitore, diciamo, inteso in senso giuridico, ma che abbia un ruolo, e per usare le parole del legislatore e della Consulta, abbia un rapporto significativo con il minore.

Si tratta, dunque, di una figura nuova, che non rientra nei tipi genitoriali normativamente identificati ma a cui, secondo la Consulta, vanno riconosciuti i diritti di cui all’art. 333 cc, ossia, sembra di capire, il diritto di ottenere un provvedimento assunto nell’interesse del minore che tenga conto anche del ‘genitore sociale’ ossia, di quella figura con cui il minore abbia instaurato un rapporto significativo, pur non rientrando essa nel ramo parentale,

Il caso di specie da cui muove la decisione, per quanto è dato capire dal comunicato – è quello del compagno/a del genitore, in un rapporto omosessuale.

Si tratta, dunque, di un’ulteriore apertura della giurisprudenza alle coppie omosessuali (che, come noto, oggi con la L. 20/05/2016, n. 76 possono assumere la forma dell’unione civile) verso il riconoscimento, ancora indiretto, ma pur sempre riconoscimento, di filiazione.

Se ciò è vero, ossia se è vero che il compagno/a dello stesso sesso del genitore in senso giuridico, ha diritto ex art. 333 cc, tanto da assumere anche l’appellativo di ‘genitore sociale’ (appellativo non nostro ma della Corte Costituzionale), se ne deve dedurre, a maggior ragione, che un analogo diritto dovrà essere riconosciuto al convivente del genitore di sesso diverso, ossia alle coppie ‘tradizionali’ eterosessuali che convivono more uxorio.

Documenti & materiali

Scarica la L. 20/05/2016, n. 76

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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