La causa di non punibilità del reato è retroattiva e si applica anche in Cassazione Cass. Pen., Sez. III, 15/04/2015, n. 15449


Come noto, con il D.L.gs 16/03/2015 n. 28 è stata introdotta una nuova causa di non punibilità del reato per tenuità del fatto, in vigore dal 02/04/2015 (si veda nostro post del 02/04/2015).

Come si ricorderà, la citata normativa nulla dispone a proposito del regime transitorio lasciando, dunque, agli operatori, il dubbio se la normativa medesima si debba o, comunque, si possa, o meno, applicare anche ai procedimenti pendenti.

Questo dubbio viene ora chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza  15/4/2015, n. 15449 con cui si afferma, da un lato, che la nuova normativa in discorso ha natura di legge sostanziale e, dunque, ha effetto retroattivo (naturalmente rispetto ai procedimenti ancora pendenti); dall’altro, che, trattandosi di normativa sopravvenuta, può essere invocata anche in sede di legittimità (non avendo potuto invocarla prima).

Testualmente la Suprema Corte afferma che:

Il menzionato decreto legislativo non prevede una disciplina transitoria, cosicchè va preliminarmente verificata la possibilità di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore.
La natura sostanziale dell’istituto di nuova introduzione induce ad una risposta positiva, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall’art. 2 c.p., comma 4.
Può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 609 c.p.p., comma 2, trattando si di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
L’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati.
Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinchè valuti se dichiarare il fatto non punibile.

 

Documenti & materiali

Scarica il testo della Corte Cass., Sez. III, 15/04/2015, n. 15449

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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