La base scientifica della PAS In nota a Cass. Civ., Sez. I, 16/05/2019, n. 13274


In questi anni la PAS (Sindrome da alienazione parentale o da allontanamento parentale) è stata oggetto di numerose pronunce anche della Corte di legittimità, oltre che di quelle merito.

Queste ultime in alcune occasioni, sull’esistenza di questa sindrome, hanno fondato decisioni drastiche nei confronti del genitore ritenuto responsabile, ed è da qualche mese che il fenomeno è anche oggetto di disegni di legge (dal contenuto, per vero, poco ortodosso e con più o meno oscuri percorsi di formazione legislativa, come, ad esempio, il c.d. decreto Pillon).

E’ noto che la sindrome consiste, sinteticamente, nell’attuazione, da parte di un genitore, del progetto di sostanziale esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio.

Tuttavia, la base scientifica della predetta sindrome è stata e a quanto pare è tuttora molto contestata.

Sotto quest’ultimo profilo, si segnala, dunque, la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 16/05/2019, n. 13274 secondo cui:

«a prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005)».

E a corredo non dimentica di ricordare che:

«questa Corte ha osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015, conf. Cass. 22744/2017)».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 16/05/2019, n. 13274

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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