Ricorribilità in cassazione dei provvedimenti specifici sui minori: la Cassazione torna sui suoi passi In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. I, 21/11/2016, n. 23633


Con la recente sentenza 21/11/2016, n. 23633 la Sezione I, della Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento in punto di ricorribilità in cassazione dei provvedimenti emessi in materia di minori e precisamente di quelli ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.

Precisamente il problema affrontato è quello dell’ammissibilità o meno dell’impugnazione in cassazione dei provvedimenti con cui si incide (revocandola o limitandola) sulla responsabilità genitoriale.

Sino ad ora era orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale la predetta impugnazione in cassazione non era ammissibile perchè i suddetti provvedimenti (con riferimento specifico a quelli emessi dal Tribunale per i Minorenni o dalla Sezione Minorenni della Corte territoriale) non hanno attitudine ad assumere valenza di giudicato, essi sono privi del carattere della decisorietà e definitività potendo essere revocati o modificati in qualsiasi momento.

Ora, invece, la Corte di Cassazione cambia il proprio orientamento e ritiene che anche nei confronti di questi provvedimenti si debba considerare ammissibile il ricorso per cassazione.

Precisamente, con la citata sentenza 23633/2016 che qui si segnala, testualmente la Suprema Corte afferma che:

«ad avviso del collegio […] siffatto orientamento merita di essere superato, anche alla luce delle sopravvenute novità legislative».

La Corte, infatti, ritiene che questo tipo di procedimenti pur non avendo una natura «prettamente contenziosa» tuttavia strutturalmente si avvicinano sempre più ad essi; inoltre, incidono su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, sotto un profilo ‘pubblicistico’ sono assimilabili a quelli assunti dal giudice ordinario in sede di separazione o divorzio, ed infine, alla luce delle modifiche in punto di competenza funzionale introdotte dalla L. 219/2012 (sull’art. 38 disp. att. cc), ne risulterebbe una ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo impugnatorio tra i diversi provvedimenti.

Precisamente, con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 21/11/2016, n. 23633 osserva che:

«va da ultimo rilevato che la l. n. 219/2012 ha modificato l’art. 38 disp. att. c.c. attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia già pendente fra le stesse parti (id est: fra i genitori) un provvedimento di separazione personale o di divorzio od un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.».
Risulterebbe, allora, palesemente contraddittorio continuare ad operare una distinzione fra i provvedimenti assunti in sentenza dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 337 bis e segg. c.c. e quelli assunti dal medesimo giudice, con la medesima sentenza, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., attribuendo solo ai primi e non anche ai secondi, attitudine di giudicato rebus sic stantibus».

Ciò premesso, quindi, la Corte conclude affermando che:

«deve pertanto ritenersi che, una volta che […] il tribunale abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità […], il provvedimento assuma attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non sia revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e sia pertanto – dopo che la corte d’appello lo ha confermato, revocato o modificato in sede di reclamo – anche impugnabile con ricorso per cassazione».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 21/11/2016, n. 23633.

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