Il Tribunale di Milano esclude la preferenza per la mamma in nota a Tribunale di Milano, decreto 13-19/10/2016, giudice Dr. Buffone


Nel nostro articolo del 20/09/2016 davamo conto della sentenza Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087 con la cui la Sezione I della Corte di Cassazione riconosceva motivatamente l’affidamento del minore alla madre.

Ora, con decreto 13-19/10/2016 (allo stato reperibile solo in pubblicazioni riservate non riproducibili) il Tribunale di Milano, torna sull’argomento sostanzialmente ponendosi in contrasto con quella pronuncia della Cassazione e ribadendo il principio della bigenitorialità.

Più precisamente, il Tribunale di Milano, in primo luogo, sembra escludere la legittimità di una ‘preferenza’ nell’affidamento della madre (come invece sembrava affermare la Corte di Cassazione) nella citata Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087, ed in secondo luogo, ed in generale, sembra escludere la legittimità di un affidamento ‘prevalente’  ad uno dei due genitori, che sia la madre o che sia il padre.

Ciò perchè ritiene che la L. 08/02/2006, n. 54 (che, come noto, ha introdotto il principio dell’affido condiviso modificando l’art. 155 bis CC, oggi sostituito dall’art. 337 ter CC introdotto dal D.LGS. 28/12/2013, n. 154).

Testualmente, il Tribunale di Milano afferma:

«Vi è, invero, che il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference” a mezzo di «gender neutral child custody laws», ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale; normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore (in particolare, la legge 54 del 2006; ma anche la legge 219 del 2012 e il dlgs 154 del 2013). Peraltro, non è argomento valido quello ricavabile dalla recente sentenza della Cassazione n. 18087 del 14 settembre 2016: in quel caso, come si legge nella decisione di legittimità de qua, il criterio della c.d. Maternal preference non era stato “tempestivamente contestato” ed era divenuto, dunque, elemento passato in giudicato; comunque, la Suprema Corte ha fondato la sua decisione non certo sul solo criterio sopra indicato, ma su altri numerosi argomenti, specificamente indicati in parte motiva».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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