Il rapporto tra assegno divorzile e sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio


Cosa accade al diritto del coniuge all’assegno divorzile nel caso di emssione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio?

Sul punto si è in questi giorni pronunciata la Cassazione con la sentenza Sez. I, 23/01/2019, n. 1882 chiamata a pronunciarsi su una decisione dei giudici di merito che aveva ritenuto che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta nel corso del giudizio d’appello, non valeva ad escludere il diritto all’assegno, essendo in precedenza passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente validità per lo Stato Italiano del vincolo coniugale.

Con la citata sentenza Cass. Civ., Sez. I, 23/01/2019, n. 1882, la Suprema Corte non si è limitata a dire che:

«la conclusione cui sono pervenuti i giudici a quibus circa il rapporto tra la sentenza di nullità del matrimonio e quella di divorzio, è, infatti, coerente con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21331 del 2013, ed in precedenza n. 4202 del 2001; n. 4795 del 2005; n. 3186 del 2008; n. 12989 del 2012, vedi pure n. 11553 del 2018), che non si è limitata ad affermare il principio – invocato dal G. per escluderne la ricorrenza nel caso in esame – secondo cui il giudicato sulla spettanza di un assegno di divorzio resta intangibile, in ipotesi di successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio»

ma ha anche chiarito che:

«rilevato che non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi, e, soprattutto, ha aggiunto che, nel diritto italiano, il titolo giuridico dell’obbligo del mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica, tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero».

In conclusione, quindi, secondo il giudice di legittimità, la questione della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile non è preclusa quando l’accertamento inerente all’impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi – che, come detto, costituisce il titolo giuridico dell’obbligo qui in discussione – sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell’ipotesi in cui nell’ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez.,  23/01/2019, n. 1882

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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