Il “family trust” è revocabile come il fondo patrimoniale Trib. Mantova, Sez. II, 19/02/2018, n. 140


Una recentissima decisione del Tribunale di Mantova (Trib. Mantova, Sez. II, 19/02/2018, n. 140) torna sul tema della revocabilità del trust di natura familiare sul quale ci eravamo soffermati sul finire dell’anno trascorso commentando un precedente della Suprema Corte in materia (Cass. Civ., Sez. III, 03/08/2017, n. 19376).

Il precedente di legittimità del 2017

Con quest’ultima decisione, come si ricorderà, la Suprema Corte aveva preliminarmente ribadito la propria giurisprudenza circa la natura gratuita da attribuirsi al fondo patrimoniale, non trovando, di regola, tale negozio

«contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, né tale può essere considerata – contrariamente a quanto assumono i ricorrenti – la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i figli ai sensi degli artt. 143 e 147 c.c., essendo lo strumento liberamente scelto dai disponenti (cfr. Cass. n. 6267/2005, n. 2327/06, n. 16760/10, n. 19029/13 ed altre non massimate)».

Indi, la stessa Corte aveva esteso la conclusione appena riportata al negozio istitutivo di trust di natura familliare (nella specie costituito al fine di «tenere i beni conferiti indenni dalle vicende personali e di conseguenza rendere meno agevole la loro apprensione da parte dei creditori»), considerato anch’esso come

«atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti».

La decisione del Tribunale di Mantova

Nel febbraio scorso ha ulteriormente ribadito la conclusione appena esaminata la decisione del Tribunale di Mantova (Trib. Mantova, Sez. II, 19/02/2018, n. 140) oggi in rassegna, la cui fattispecie concreta riguarda un family trust costituito al fine di

«di gestire e conservare i beni che faranno parte del Fondo in Trust (come in seguito definito) affinché i redditi generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi, siano impiegati per il soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari (come in seguito definiti), assicurando loro il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita, cura e assistenza personale e medica».

Si tratta – come è agevole rilevare confrontando la definizione del trust oggetto del precedente ora in commento con quella su cui era intrattenuta nel 2017 la decisione della Suprema Corte sopra commentata – di un’ipotesi in qualche modo più sfumata rispetto a quella di cui sopra (in cui , come si è visto, l’istituto possedeva la dichiarata finalità di «tenere i beni conferiti indenni dalle vicende personali» e di «rendere meno agevole la loro apprensione da parte dei creditori).

Ciononostante, però, come stiamo per vedere, la conclusione non cambia ed anche nell’ipotesi decisa dal Tribunale di Mantova il trust di natura familiare finisce con il cadere sotto la scure dell’azione revocatoria esperita dai creditori che si assumevano danneggiati dal medesimo.

Il trust come atto potenzialmente lesivo della garanzia patrimoniale generica

Il Tribunale, infatti, non esita anzitutto nel considerare il trust  in termini di negozio di per se stesso suscettibile di revocatoria in quanto «atto di disposizione patrimoniale che pone in pericolo per il creditore la garanzia ex art. 2740 c.c.» .

Ed infatti, secondo la decisione in rassegna, tramite il trust

«si concretizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente e i beni del fondo in trust, destinati questi ultimi al perseguimento di un fine determinato. La destinazione richiamata porta pertanto con sé un corrispondente ridimensionamento della garanzia generica riconosciuta ai creditori personali del disponente ex art. 2740 c. c., questi non potendo evidentemente soddisfarsi sui beni del fondo in trust né iscrivere ipoteca sugli stessi».

Il trust familiare come atto revocabile

In particolare, poi – continua la sentenza de qua affrontando ex professo il tema specifico della revocabilità del family trust – il negozio in questione è revocabile anche quando verta su di diritti di natura endofamiliare; infatti,

«la giurisprudenza di merito cui si aderisce ha evidenziato come il “family trust“, volto ad assicurare ai beneficiari un reddito sufficiente a garantire loro un tenore di vita ordinario, risulti facilmente assimilabile, in via di principio, al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seg. c.c.».

E ciò in quanto, tramite tale negozio

«determinati beni immobili, mobili registrati ovvero titoli di credito, sono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, in maniera tale da non essere consentita l’esecuzione forzata sui beni del fondo e sui relativi frutti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per fini estranei ai bisogni familiari»,

al pari di quanto accade nell’ipotesi del fondo patrimoniale codicisticamente regolamentato.

Ne viene, conseguentemente (una volta accertata la ricorrenza dei presupposti di revocabilità di cui all’ art. 2901 C.C. e ribadita, altresì, la natura gratuita del negozio dispositivo di specie in termini analoghi a quanto già opinato dalla Suprema Corte con il precedente sopra esaminato), la declaratoria di inefficacia del trust di specie .

Documenti & materiali

Scarica Trib. Mantova, Sez. II, 19/02/2018, n. 140
Scarica Cass. Civ., Sez. III, 03/08/2017, n. 19376
Leggi Revocatoria di fondo patrimoniale e trust familiare: un’interessante pronuncia di legittimità

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.