I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali DDL approvato in via definitiva il 2 marzo 2016


E’ stato approvato in via definitiva il testo del DDL che modificando numerose disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale (oltre che quelle del codice della strada), introduce il reato di omicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Il testo è stato approvato dal Senato in via definitiva in data 02/03/2016 e non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e, dunque, non è ancora in vigore, ma di prossima pubblicazione.

Omicidio stradale

Il DDL in questione introduce il reato di omicidio  stradale (art. 590 bis C.P.), ossia il delitto secondo cui:

«Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni»

In particolari casi come quello in cui il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti, la pena aumenta e passa alla reclusione da otto a dodici anni, mentre se il tasso alcolemico è  compreso tra lo 0,8 g/l e 1,5 g/l, la pena prevista va da cinque a dieci anni. Precisamente:

«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni».

E

«Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

Rimanendo nell’ipotesi di tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 g/l e 1,5 g/l, la pena torna ad essere della reclusione da otto a dodici anni nel caso di conducenti ‘professionisti’. Il comma 3, infatti, prevede:

«La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona».

Poi sono previste e punite con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, gli omicidi colposi commessi in occasione di alcune condotte  di guida, diciamo, pericolose, e precisamente:

«1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona».

La pena, poi, è ulteriormente aumentata nel caso di fuga del conducente, nel caso di persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata, o sprovvista di assicurazione obbligatoria.

Lesioni personali stradali

Come anticipato viene introdotto anche il delitto di lesioni personali stradali, gravi o gravissime.

Le condotte punite sono sostanzialmente le stesse previste per il caso di omicidio (guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanza stupefacente, operazioni di guida ‘pericolose’, etc), con la differenza, però, che in questo caso l’evento non è la morte della vittima, bensì le lesioni personali.
Nel caso di lesioni gravi la pena della reclusione prevista varia da tre mesi ad un anno (nei casi di minore gravità), ovvero da tre anni a cinque anni (nei casi di maggiore gravità).

Nel caso di lesioni gravissime la pena della reclusione prevista varia da uno a tre anni (nei casi di minore gravità), ovvero da quattro a sette anni (nei casi di maggiore gravità).

Anche per il reato di lesioni personali stradali, la pena aumenta nel caso di fuga del conducente, nel caso di persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata, o sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La misura dell’arresto obbligatorio, facoltativo, ed altre misure cautelari

Nel caso di flagranza del delitto di omicidio colposo stradale, è previsto l’arresto obbligatorio, che  sembra non operare solo nell’ipotesi in cui il conducente si fermi, presti assistenza alla vittima e si metta a disposizione della polizia giudiziaria.

Stessa misura cautelare opera per il caso di flagranza del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nelle ipotesi di maggiore gravità (stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5g/l, etc) e sempre che il conducente si sia dato alla fuga.

Inoltre, il conducente che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica per sostanze stupefacenti o psicotrope, potrà esservi sottoposto coattivamente, anche in virtù di provvedimenti emessi «oralmente» dagli Ufficiali di polizia giudiziaria, e successivamente confermati per iscritto.

Sanzioni accessorie

La principale sanzione accessoria è la revoca della patente che si applica sempre, e cioè sia in caso di condanna che in caso di patteggiamento (anche se concessa la sospensione condizionale della pena).

Inoltre, il colpevole potrà conseguire una nuova patente di guida solo dopo un periodo che va da un minimo di quindici anni a trenta, a seconda della gravità del fatto commesso,

Documenti & Materiali

Scarica il testo del DDL

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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