Un caso di assegni familiari sotto il profilo penale Cass. Pen., Sez. VI, 15/09/2015 n. 44765


Quella degli assegni familiari, in sede di separazione e di divorzio, è questione altamente complessa ed oggetto di discussione sotto più profili: quello civile e quello penale.

Sotto un profilo civile si è trattata la questione nell’articolo del 17/03/2014 cui rinviamo.

In sede penale, la questione rileva nella misura in cui si discute se la mancata corresponsione degli assegni familiari da parte dell’obbligato al mantenimento, in favore dell’altro coniuge, per la prole minorenne, integri o meno l’elemento costituivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 cp.

Sul punto, proprio in questi giorni la VI Sezione della Cassazione ha emesso la sentenza 15/09/2015, n. 44765, (depositata il 09/11/2015) secondo cui:

in applicazione del principio di diritto che in assenza di diversa specifica indicazione del Giudice civile in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso è obbligato

In sostanza, in quel caso, la Corte di Cassazione conclude il proprio iter logico giuridico affermando che ai fini del reato di cui all’art. 570 CP, sopra citato, il fatto che l’obbligato al mantenimento avesse di fatto corrisposto, mediante l’ente previdenziale, il pagamento degli assegni familiari al genitore beneficiario, esclude la sussistenza del reato (con ciò confermando la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva assolto l’imputato, in riforma del Tribunale che, al contrario, lo aveva condannato).

Ora, la pronuncia muove da un caso in cui i genitori non erano stati coniugati ma erano ex conviventi; il Giudice civile aveva condannato  il padre, in sede civile, a corrispondere la somma di € 350,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minorenne, e quest’ultimo, invece, vi aveva provveduto solo in parte pagando circa € 200,00 al mese (anzichè quella di € 350,00 prevista), ma aveva anche disposto spontaneamente e fatto in modo che gli assegni familiari che componevano il suo stipendio (di circa € 137,00 mensili), venissero corrisposti direttamente alla madre.

Quest’ultima, aveva denunciato ex art. 570 cp, il genitore obbligato al mantenimento, ed aveva poi impugnato la sentenza di assoluzione della corte territoriale, sull’assunto che l’importo degli assegni familiari era del tutto autonomo rispetto all’assegno di mantenimento e, che, dunque, il fatto che il padre li avesse spontaneamente pagati, non escludeva il reato di violazione degli obblighi di assistenza  familiare, avendo comunque egli versato una somma inferiore a quella quantificata ed ordinata dal giudice civile, il quale – doveva ritenersi – non avere contemplato anche gli assegni familiari, nella quantificazione dell’assegno di mantenimento in quella sede effettuata.

La Corte di Cassazione, come detto, non concorda con questa tesi e conferma l’assoluzione.

Del tutto francamente, però, non è chiaro se la Suprema Corte giunga a questa conclusione assolutoria perchè l’importo del pagamento parziale (€ 200,00 circa) effettuato dal genitore obbligato, sommato agli assegni familiari comunque spontaneamente versati, conduce sostanzialmente alla somma complessiva ordinata dal giudice civile (di fatto € 337,00 contro i € 350,00, quantificati in sede civile), tale quindi da far ritenere adempiuto l’obbligo di cui al provvedimento civile; oppure se gli importi pagati dall’obbligato e complessivamente considerati, dovevano ritenersi sufficienti a fornire i mezzi di sussistenza e quindi ad escludere l’elemento costituivo di cui all’art. 570 CP.

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Leggi la sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 15/09/2015, n. 44765

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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