Fondo patrimoniale e esecuzione forzata


Ai sensi dell’art. 167 C.C. i coniugi (o anche un terzo), in occasione del matrimonio, o successivamente, «possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia».

La destinazione dei beni del fondo patrimoniale

Si tratta, dunque, di attribuire una destinazione speciale (soddisfacimento dei bisogni della famiglia) ad alcuni beni, immobili o mobili registrati o titoli di credito, mettendoli così al riparo da eventuali ‘aggressioni’ da parte di creditori estranei alla famiglia.

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 C.C. «l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

Opponibilità ai creditori del fondo patrimoniale

Ma, per essere certi che i suddetti beni costituenti il fondo patrimoniale non siano aggredibili da parte del creditore ‘qualunque’, e dunque che sia a quest’ultimo opponibile la costituzione del fondo patrimoniale medesimo, cosa occorre fare?

In primo luogo, occorre effettuare la pubblicità richiesta dalla  vigente normativa relativa alla sua costituzione.

Sotto questo profilo, tuttavia, le norme codicistiche deputate a disciplinare il fondo patrimoniale (da art. 167 ad art. 171 C.C.) non precisano espressamente quale debba essere la pubblicità da effettuare nel caso di costituzione di fondo patrimoniale per renderlo opponibile ai creditori.

Sul punto, quindi, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U., 13/10/2009, n. 21658) che hanno chiarito che:

«la costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo».

Dunque, sotto il profilo formale, secondo le citate S.U., per rendere opponibile ai terzi la costituzione del fondo patrimoniale, si deve applicare la pubblicità prevista dall’art. 162 C.C. per le convenzioni matrimoniali, per cui non è sufficiente la sola trascrizione dell’atto sui registri immobiliari, ma è imprescindibile l’annotazione dell’atto a margine dell’atto di matrimonio.

I confini dell’aggressione del fondo patrimoniale.

Ma, una volta eseguita correttamente la prescritta pubblicità con l’annotazione, i beni, costituenti il fondo patrimoniale, sono al riparo da eventuali aggressioni ed esecuzioni giudiziarie?

Come sopra precisato dall’art. 170 C.C., i beni costituenti il fondo patrimoniale sono al ‘riparo’ solo da aggressioni relative ai crediti non contratti per i bisogni della famiglia, il che comporta, dunque, per converso, che essi sono aggredibili da parte dei creditori titolari di debiti contratti per soddisfare tali bisogni, o, per essere più precisi da parte di quei creditori che erano a conoscenza che il debito veniva contratto per esigenze familiari.

Tuttavia, cosa deve intendersi per bisogni della famiglia?

La delimitazione di questo concetto è molto importante poiché da esso discendono i limiti entro i quali il fondo patrimoniale è suscettibile di esecuzione forzata.

Sulla definizione di questo concetto – bisogni della famiglia – vi è un orientamento da ritenersi prevalente della Corte di Cassazione secondo il quale:

«il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia». (cfr. ord. Cass. Civ., Sez. VI, 13/04/2016, n. 7348; sent. Cass. Civ., Sez. VI, 24/02/2015, n. 3738)

La definizione di questo concetto comporta, quindi, che non sussistono categorie di crediti che possono escludersi a priori, ma che, dunque, ogni credito va esaminato nel concreto al fine di poterne verificare se sussista o meno la relazione [esistente] tra il fatto generatore di esso e i bisogni della famiglia.

Ed allora, così inteso il credito per il quale è possibile aggredire il fondo patrimoniale, viene spontaneo chiedersi se in esso possa rientrare anche il debito contratto nell’esercizio dell’impresa di uno (o di entrambi) i coniugi.

Su questo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, 24/02/2015, n. 3738) ha chiarito che:

«va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.
In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto».

Secondo questa interpretazione, dunque, anche i crediti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei due coniugi, ivi compresi i crediti di natura tributaria/fiscale, possono legittimare un’azione esecutiva nei confronti del fondo patrimoniale.

Così ad esempio Cass. Civ., Sez. VI, 23/11/2015, n. 23876, secondo la quale:

«in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa».

Documenti & Materiali

Scarica la sentenza Cass. S.U., 13/10/2009, n. 21658
Scarica l’ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, 13/04/2016, n. 7348
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 24/02/2015, n. 3738
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 23/11/2015, n. 23876

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