Figli, automatica attribuzione del cognome del padre: norma dichiarata incostituzionale In nota a sentenza Corte Costituzionale 21/12/2016, n. 286


Con un’importante ed attesa sentenza di ieri (21/12/2016), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l’attribuzione automatica del cognome del solo padre, al figlio.

La questione

La pronuncia era attesa perchè era noto che con ordinanza 28/11/2013, la Corte d’appello di Genova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».

La Corte Costituzionale, investita della questione, preliminarmente ha ricordato che:

«l’esistenza della norma censurata e la sua perdurante immanenza nel sistema, desumibili dalle disposizioni che implicitamente la presuppongono, è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nelle precedenti occasioni in cui ne è stata denunciata l’illegittimità (sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988)»

e che già in precedenti occasioni ha esaminato la disciplina della prevalenza del cognome paterno, al momento della sua attribuzione al figlio, dichiarando tuttavia inammissibili le relative questioni, ritenendole riservate alla discrezionalità del legislatore, nell’ambito di una rinnovata disciplina.

Ora, tuttavia, a distanza di tempo, ritorna sul tema ritenendo che malgrado il lungo tempo trascorso, ancora un «criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi», non è ancora stato introdotto.

La Corte, infatti, ritiene che neppure il D.L. 28/12/2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10/12/2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l’unicità dello status di figlio, abbia scalfito la norma oggetto di censura da parte della Corte d’appello di Genova.

Pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome – con l’abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del DPR  03/11/2000, n. 396 e l’introduzione del nuovo testo dell’art. 89, ad opera del DPR 13/03/2012, n. 54 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – le modifiche non hanno attinto la disciplina dell’attribuzione “originaria” del cognome, effettuata al momento della nascita.

In sostanza, malgrado gli interventi legislativi di cui sopra, la Corte Costituzionale considera che nella famiglia fondata sul matrimonio rimanga tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre.

E ritiene che questa preclusione pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare.

La decisione della Corte Costituzionale 21/12/2016, n. 286

Precisamente, con al sentenza 286/2016 qui segnalata la Corte considera che:

«il valore dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell’art. 2 Cost».

Ed inoltre che:

«la piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. […] il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost.».

Conclusivamente, la Corte Costituzionale considera che  la diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non sia compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.

Per queste ragioni, con la sentenza 21/12/2016, n. 286 che qui si segnala, la Corte Costituzionale così conclude:

«1) dichiara l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;
3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione».

Conclusioni

Per effetto, dunque, della dichiarata illegittimità costituzionale delle norme sopra viste, d’ora in poi, in presenza di accordo dei genitori, il figlio, avrà diritto al cognome anche della madre.

Residua, tuttavia, ancora il problema che in assenza dell’accordo dei genitori, persiste la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, e ciò sarà sino a che il legislatore non sarà intervenuto, intervento, questo, che la Corte Costituzionale definisce «indifferibile», per cui ci si augura che giunga nel più breve tempo possibile.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Corte Cost., 21/12/2016, n. 286

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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