Difficoltà economica nel versare il mantenimento per i figli: per la Cassazione è sempre reato salvo un’impossibilità assoluta In nota a Cass. Pen., Sez. VI, 06/11/2018, n. 50085


Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, da parte dell’obbligato, previsto in sede di separazione o di divorzio, è stato oggetto di diversi interventi legislativi.

Precisamente, l’art. 12 sexies della L. 01/12/1970, n. 898 e succ. mod., prevedeva che:

«al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale».

Successivamente, poi, la l’art. 3 della L. 08/02/2006, n. 54 ha stabilito che tale disposizione si applicasse anche in caso di violazioni degli obblighi di natura economica.

Va detto che, ora, per effetto del D.Lg. 01/03/2018, n. 21, tale ipotesi di reato è disciplinata dall’art. 570 bis c.p. secondo il quale testualmente:

«le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

In ogni caso, su questa ipotesi di reato la Suprema Corte sembra aver assunto un orientamento molto rigoroso nel senso di considerare come scriminante la responsabilità penale, solo la vera e propria impossibilità assoluta e l’incapacità assoluta a provvedere al versamento di quanto previsto come dovuto, rimanendo, dunque, indifferenti o comunque non rilevanti alcune circostanze come ad esempio lo stesso stato di disoccupazione.

Questo orientamento è anche di recente confermato dalla Sezione VI della Corte di Cassazione con la sentenza 06/11/2018, n. 50085 che qui si segnala con cui si è stabilito che:

«affinché la condotta possa ritenersi scriminata, non vale la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta di fare fronte alle obbligazioni (Sez. 6, n. 8063 del 8/2/2012, G., Rv. 252427; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L., Rv 242853). Ai fini della operatività della scriminante è inoltre necessario che l’incapacità economica dell’obbligato sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955)».

Inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la Cassazione precisa anche che:

«secondo la consolidata lezione ermeneutica di questa Corte, la violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato a dolo generico, presupponendo la sola coscienza e volontà di non versare le somme dovute, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa».

Documenti & materiali

Scarcia la sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 12/07 – 06/11/2018, n. 50085

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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