Corte Costituzionale: parziale illegittimità dell’art. 656 cpp in materia di esecuzione penale


Con la sentenza 06/04/2016, n. 125, depositata il 01/06/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di una norma di procedura penale in materia di esecuzione, e precisamente l’art. 656, comma 9, lett. a) CPP.

La questione è stata sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli, il quale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), CPP, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, «nella parte in cui prevede “624-bis del codice penale”».

Infatti, l’art. 624-bis del codice penale disciplina due reati, il furto in abitazione e il furto con strappo, ed il giudice rimettente denunciava la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’art. 3 Cost, rilevando che, mentre per il furto con strappo l’art. 656, comma 9, lettera a), CPP vietava la sospensione dell’esecuzione, un uguale divieto non era previsto per la rapina semplice.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata riconoscendo che, in effetti, la lettera a) del comma 9 dell’art. 656 CPP stabilisce che per i condannati per i delitti di cui all’art. 624-bis CP non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione prevista dal precedente comma 5, mentre ciò non vale per i condannati per il delitto di rapina.

Questo delitto, inoltre, non rientra neanche nell’elenco dei reati di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per i quali pure non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione: in tale elenco, infatti, figura solo la rapina aggravata, prevista dall’art. 628, terzo comma, cod. pen.

La Corte ricorda che la distinzione tra la fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.) e quella della rapina (art. 628 cod. pen.) risiede nella diversa direzione della violenza esplicata dall’agente. Sussiste un furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene; costituisce invece una rapina l’impossessamento della cosa mobile altrui mediante una violenza diretta sulla persona.

Nel furto con strappo la vittima può risentire della violenza solamente in modo riflesso, come effetto della violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla persona, mentre nella rapina la violenza alla persona costituisce il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione. Così, se lo strappo non basta per ottenere l’impossessamento e viene di conseguenza esercitata una violenza sulla persona, è ravvisabile una rapina.

La Corte Costituzionale ricorda, infine, che non sono rari i casi in cui, nel progredire dell’azione delittuosa, il furto con strappo si trasforma in una rapina, per la necessità di vincere la resistenza della vittima, o anche in una rapina impropria, per la necessità di contrastare la reazione della vittima dopo la sottrazione della cosa. In questi casi, tra il furto con strappo e la rapina si verifica una progressione nell’offesa, in quanto la lesione si estende dal patrimonio alla persona, giungendo a metterne in pericolo anche l’integrità fisica, ed è incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai più grave, riconosce a chi ne è autore un trattamento più vantaggioso in sede di esecuzione della pena.

La Corte, pertanto, riconosce che la disparità di trattamento tra i due reati non si giustifica, non tanto per la maggiore gravità della rapina rispetto al furto con strappo, quanto per le caratteristiche dei due reati, che non consentono di assegnare all’autore di un furto con strappo una pericolosità maggiore di quella riscontrabile nell’autore di una rapina attuata mediante violenza alla persona.

Premesso, quanto sopra, la Corte Costituzionale conclude dichiarando:

«dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo».

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Corte Costituzionale, 06/04/2016, n. 125, depositata il 01/06/2016

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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