Corte Costituzionale e stupefacenti: cade il divieto di prevalenza della circostanza attenuante Corte Cost., 07/04/2016, n. 74


Con una pronuncia recentissima, sentenza 07/04/2016, n. 74, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 69, 4 comma, C.P., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, in punto di valutazione delle circostanze attenuanti, ed in particolare nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen..

Il caso

La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 3 aprile 2015 (r.o. n. 165 del 2015), la quale, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, riteneva non infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Il giudice rimettente denunciava la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo.

Da un lato, «la preclusione assoluta di poter ritenere prevalente l’attenuante della collaborazione ex art. 73, co. 7°, d.P.R. n. 309/1990 ai recidivi reiterati introdu[rrebbe] un evidente elemento di irrazionalità secondo lo scopo della disposizione anzidetta». Il settimo comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale diretta a premiare e stimolare il ravvedimento post-delittuoso del responsabile, ma la norma censurata, impedendo all’attenuante premiale di spiegare la propria efficacia nei confronti del recidivo reiterato, ne vanificherebbe la ratio perché non gli consentirebbe di giovarsi della diminuzione di pena.

Dall’altro lato, la norma impugnata sarebbe irragionevole perchè mentre la circostanza attenuante ad effetto speciale dell’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, caratterizzata dalla medesima ratio di quella che viene in questione nel giudizio a quo, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed è obbligatoria, la circostanza attenuante dell’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 non solo è soggetta al giudizio di bilanciamento, ma, in seguito alla riforma attuata dalla legge n. 251 del 2005, non può neppure prevalere sulla recidiva reiterata, con la conseguenza che il recidivo reiterato non potrà mai beneficiare di tale sconto di pena.

L’ordinanza di rimessione denunciava, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), perché l’irrogazione di una sanzione che non tenga conto della collaborazione prestata dall’imputato e che può esporre a rilevanti rischi personali anche i familiari, non solo non assolve alla funzione di ristabilimento della legalità violata, ma è anche priva della sua natura rieducativa.

La pronuncia n. 74/2016 della Corte Costituzionale

Con la sentenza 07/04/2016, n. 74, la Consulta 3 ha ritenuto fondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Ancona.

La Corte Costituzionale, infatti, ricorda che l’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale che comporta una diminuzione delle pene previste dai commi da 1 a 6 del medesimo articolo dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Quando però questa attenuante concorre con l’aggravante della recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., la diminuzione è impedita dalla norma impugnata dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.

Ciò ricordato, la Corte osserva che:

«l’attuale formulazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., costituisce il punto di arrivo di un’evoluzione legislativa dei criteri di bilanciamento iniziata con l’art. 6 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1974, n. 220, che ha esteso il giudizio di comparazione alle circostanze autonome o indipendenti e a quelle inerenti alla persona del colpevole. «L’effetto è stato quello di consentire il riequilibrio di alcuni eccessi di penalizzazione, ma anche quello di rendere modificabili, attraverso il giudizio di comparazione, le cornici edittali di alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di attenuazione, sostanzialmente diverse dai reati base; ipotesi che solitamente vengono individuate dal legislatore attraverso la previsione di pene di specie diversa o di pene della stessa specie, ma con limiti edittali indipendenti da quelli stabiliti per il reato base» (sentenza n. 251 del 2012; in seguito, sentenze n. 106 e n. 105 del 2014)».

Ed aggiunge che:

«rispetto a questo tipo di circostanze «il criterio generalizzato, introdotto con la modificazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., ha mostrato delle incongruenze, inducendo il legislatore a intervenire con regole derogatorie, come è avvenuto con l’aggravante della “finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” (art. 1, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante “Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), e, in seguito, con varie altre disposizioni, generalmente adottate per impedire il bilanciamento della circostanza c.d. privilegiata, di regola un’aggravante, o per limitarlo, in modo da escludere la soccombenza di tale circostanza nella comparazione con le attenuanti; ed è appunto questo il risultato che si è voluto perseguire con la norma impugnata» (sentenza n. 251 del 2012; in seguito, sentenze n. 106 e n. 105 del 2014)».

Ciò premesso, la Consulta ha ritenuto che effettivamente quando nei confronti dell’imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata, la norma censurata impedisce alla disposizione premiale (la circostanza prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post-delittuoso del reo), di produrre pienamente i suoi effetti, così – di fatto – frustrando in modo manifestamente irragionevole la ratio, perché fa venire meno quell’incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l’attività collaborativa.

Sulla base di queste argomentazioni, la Consulta conclude ritenendo:

«l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.».

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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