Conviventi more uxorio si lasciano: chi si è arricchito è debitore verso l’altro? In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2019, n. 4659


Quando un rapporto di convivenza more uxorio cessa di esistere, a volte uno dei due si interroga se ha diritto o meno alla restituzione dall’altro delle somme utilizzate, ad esempio, per la casa abitata insieme.

Si tratta di un interrogativo importante a cui – se non si è regolato durante la convivenza – si pensa, come detto, sicuramente alla fine del rapporto.

E’ quanto accaduto, ad esempio, ad una coppia in quel di Ivrea (TO) in cui lei aveva contribuito con propri denari alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva di lui.

E’ la donna, dunque, che una volta interrotta la convivenza cita in giudizio l’ex compagno per vedersi riconoscere, a titolo di arricchimento senza causa, la metà del valore dell’immobile. Il giudice di primo grado le dà ragione condannando l’ex convivente proprietario dell’immobile al pagamento di una somma di € 80.000; la decisione viene poi confermata anche dalla corte territoriale che tuttavia riduce la somma a € 25.000.

In Cassazione ricorre lui che, naturalmente, impugna la sentenza appellandosi al principio per cui gli esborsi effettuati durante la convivenza more uxorio sono da considerarsi giustificati e non privi di causa in quanto da ricondursi all’adempimento di doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c..

Ma con la sentenza 15/02/2019, n. 4659 che qui si segnala, la Sez. VI, della Corte di Cassazione respinge il gravame e conferma la decisione dei giudici di merito ritenendola conforme ai principi di diritto vigenti  nonchè all’orientamento giurisprudenziale consolidato.

Precisamente la Corte respinge il ricorso

«in quanto la decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (da cui non v’è ragione di discostarsi), secondo cui è “possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018)»

Documenti & materiali

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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