Condizioni di separazione e Agenzia delle entrate


Le condizioni di separazione concordate in sede di consensuale possono diventare un elemento di verifica dei redditi per l’Agenzia delle entrate.

E’, infatti, quanto accaduto ad un marito il quale, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva concordato un assegno di mantenimento per i figli di € 500,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle loro spese straordinarie, e dunque, per un totale minimo di € 6.000,00 annui, quando in sede di dichiarazione dei redditi aveva dichiarato di avere percepito, nell’anno di riferimento, la minore somma di € 4.295,00 annui quale reddito del proprio lavoro di meccanico.

Insomma, le condizioni separative di natura economica non risultavano congrue con i redditi fiscalmente dichiarati.

Di qui l’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

Il coniuge destinatario dei citati avvisi di accertamento, impugnando la  relativa sentenza, aveva tentato di eccepire il principio in base al quale l’assegno di mantenimento a favore dei figli disposto in sede civile, non dovesse avere alcuna efficacia in sede tributaria o comunque costituire indice di una consistente capacità reddituale e, dunque, non fosse utilizzabile in quella sede.

A seguito delle varie impugnazioni, il caso finisce sul tavolo della Suprema Corte, la quale, in verità, con la sentenza Cass. Civ. Sez. V, 30/09/2016, n. 19519 pur dichiarando inammissibile il ricorso sotto diversi profili, entra nel merito del motivo principale di impugnazione e di cui sopra, per affermare che:

«nel terzo motivo il ricorrente deduce sia la falsa interpretazione degli artt. 147 e 148 c.c. che il vizio di motivazione, sostenendo l’illogicità dell’affermazione della CTR secondo cui l’assegno di mantenimento a favore dei figli disposto in sede civile, nell’ambito del giudizio di separazione dal coniuge, sia indice di una consistente capacità reddituale, utilizzabile anche in sede tributaria. Anche tale ulteriore censura non si sottrae al rilievo di inammissibilità perchè in essa viene cumulativamente proposto l’error in iudicando che il vizio di motivazione, rispetto al quale anche in questo caso difetta la formulazione del necessario momento di sintesi, mentre il quesito di diritto che conclude il motivo è inammissibile perchè formulato con riferimento non all’errata interpretazione delle disposizioni civilistiche indicate nella rubrica del mezzo, bensì all’efficacia in ambito tributario delle condizioni di separazione».

E più strettamente precisando che:

«A tale ultimo riguardo va osservato che neanche sussiste la lamentata illogicità della motivazione adottata dalla CTR che ha correttamente evidenziato l’incongruità del reddito […] dichiarato dal contribuente rispetto agli obblighi contributivi dal medesimo concordati con il coniuge in sede di separazione consensuale».

 

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ. Sez. V, 30/09/2016, n. 19519

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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