Assegno divorzile: decorrenza Cass. Civ., Sez. VI, 11/01/2016, n. 212


La decorrenza degli assegni di mantenimento, spesso, crea qualche problema, quantomeno in fase applicativa: ci si chiede, infatti, se esso debba decorrere dalla domanda oppure dal provvedimento che accoglie detta domanda (ordinanza, decreto, sentenza).

Il problema

In considerazione del fatto che tra un momento e l’altro possono trascorrere diversi mesi, anzi anni, si comprende bene l’importanza del problema.

Per complicare ancor più le cose, vi è anche da dire che sussiste una discreta differenza tra decorrenza dell’assegno di mantenimento vero e proprio (ossia quello previsto in  sede di separazione) e decorrenza dell’assegno divorzile.

Decorrenza dell’assegno separativo. Rinvio

Della decorrenza dell’assegno di mantenimento separativo si è già trattato nei precedenti post del 31/03/2015 e del 14/09/2015 (in cui si affronta il problema della decorrenza in sede di revisione dello stesso) cui si rimanda.

Decorrenza dell’assegno divorzile

Qui si tratterà, dunque, della decorrenza dell’assegno divorzile e ciò prendendo spunto anche da una pronuncia  recentissima sul punto della Suprema Corte e precisamente dalla sentenza, Sez. VI, 11/01/2016, n. 212.

La citata pronuncia, infatti, conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la decorrenza dell’assegno divorzile, in generale, è da individuarsi nella sentenza che lo prevede e lo quantifica, anzi, precisamente dal suo passaggio in giudicato, tuttavia, secondo quanto espressamente previsto  dall’art. 4, comma 13, L. 1/12/1970, n. 898, essa può essere anche anticipata al momento della domanda.

Differente decorrenza tra assegno separativo ed assegno divorzile

In ciò sta una delle differenze dell’assegno divorzile da quello separativo: infatti, come si è visto nei post sopra citati, la regola generale vigente per l’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, è la sua decorrenza dal momento della domanda, mentre è solo un’eccezione la previsione del giudice di posticipare la sua decorrenza ad un momento successivo (emissione del provvedimento ordinanza/decreto/sentenza).

Per l’assegno di divorzio, invece, è il contrario: la regola generale è la sua decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di scioglimento del matrimonio), mentre l’eccezione è la decorrenza anticipata al momento della domanda (art. 4/13 c. L. 898/1970).

In verità il motivo di questa diversa decorrenza sta anche nel fatto che l’assegno di divorzio, avente natura diversa da quello separativo, trova il proprio giuridico fondamento nel venire meno del vincolo di coniugio, per effetto, dunque, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, per cui, solo se vi sono particolari ragioni potrà essere anticipato al momento della domanda ed in tal caso la decisione del giudice dovrà essere adeguatamente motivata.

La recente sentenza della Cass. Civ., Sez. VI, 11/01/2016, n. 212

Precisamente, in questo senso, la Sez. VI, della Corte di Cassazione, con la cit. sentenza 11/01/2016, n. 212, dispone che:

peraltro deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte la decorrenza dell’assegno divorzile può essere fissata alla data della domanda (Cass. 4424 del 2008; 20024 del 2014) ove adeguatamente motivata

 Si riportano, per completezza, i precedenti citati nella sentenza in questione, ossia, Cass. Civ., Sez. I, 24/09/2014, n. 20024; e Cass. civ., Sez. I, 21/02/2008, n. 4424.

Documenti & Materiali

leggi la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 11/01/2016, n. 212
leggi la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 24/09/2014, n. 20024
leggi la sentenza Cass. civ., Sez. I, 21/02/2008, n. 4424

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.