Animali d’affezione: affido condiviso e diritto di visita nel caso di separazione dei proprietari conviventi In nota alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. V, 15/03/2016, n. 5322


In materia di animali di affezione e della regolamentazione applicabile nell’ipotesi in cui i due padroni/proprietari  si separino, si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Roma e precisamente la sentenza Trib. Roma, Sez. V, 15/03/2016, n. 5322.

Sul punto, purtroppo, ancora oggi, in molti Tribunali, nel caso di separazione dei coniugati/conviventi, ci si astiene dall’assumere una qualunque decisione liquidando semplicemente la questione con la considerazione che, in mancanza di specifica regolamentazione, l’animale (anche se d’affezione), secondo il diritto vigente non è altro che un bene mobile.

Chi invece nutre una qualche sensibilità verso il mondo animale  si rifiuta di considerarli semplici beni mobili in proprietà di qualcuno e, applicando in via analogica i principi del diritto vivente, arriva, per fortuna, a conclusioni ben diverse.

E questo è proprio il caso del Tribunale di Roma.

Infatti, la citata sentenza Trib. Roma, Sez. V, 15/03/2016, n. 5322 merita di essere segnalata per la portata ‘evoluta’ della sua decisione il cui contenuto può essere sintetizzato sotto tre profili dal contenuto innovativo.

In primo luogo essa si riferisce ad un caso in cui il giudice non si limita a recepire un accordo raggiunto dalle parti in causa sul punto dell’affidamento dell’animale d’affezione (circostanza, questa, accaduta in alcuni casi), ma, al contrario, a fronte della contestazione delle parti che li vede contendersi materialmente l’assegnazione dell’animale (in specie di un cane), decide in via risolutiva la controversia e decide per l’affidamento condiviso, con tanto di regolamentazione del diritto di visita in capo a ciascuno dei proprietari.

Secondariamente, la pronuncia che qui si segnala, si distingue da altri precedenti sul punto (pochi per la verità), perchè i due padroni/proprietari del cane non erano coniugati ma semplici conviventi. Si fa notare che la decisione è intervenuta prima della L. 20/05/2016, n. 76 (che, come noto, regolamenta, oltre all’unione civile tra persone dello stesso sesso, anche) la convivenza tra persone di sesso diverso, ma che, tuttavia, non contiene nessuna regolamentazione in ordine all’affidamento dell’animale d’affezione nell’ipotesi di separazione dei conviventi.

L’ultimo motivo ma forse il più importante per la portata innovativa che contiene è che l’ottica seguita dal giudicante nell’assumere la decisione è quella della tutela dell’interesse dell’animale domestico.

Più precisamente, il Tribunale di Roma, analogamente a quanto accade per i figli minori, delibera espressamente di assumere la decisione dell’affidamento condiviso del cane ad entrambi gli ex conviventi proprio perchè questo appare essere l’interesse dell’animale la cui tutela deve guidare la decisione.

Testualmente con la sentenza Sez. V, 15/03/2016, n. 5322 il Tribunale di Roma afferma che:

«due le pronunce più significative sul punto: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l’altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento. I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori. L’interesse privilegiato dalle due pronunce, a prescindere dalle differenti statuizioni, legate al caso specifico esaminato, è stato esclusivamente quello materiale-spirituale-affettivo dell’animale».

Ciò ritenuto, il Tribunale di Roma, nel caso di specie considera che:

«il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse materiale-spirituale-affettivo dell’animale,contemperandolo, peraltro, con l’interesse affettivo sia di parte attrice che di parte convenuta, sia l’affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento (cibo, cure, ecc.)»

e così conclude disponendo:

«l’affido condiviso del cane S. ad entrambe le parti, che dovranno prendersi congiuntamente cura dell’animale, provvedendo nella misura del 50% ciascuno alle spese per il suo mantenimento (cure mediche, cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere); dispone che lo stesso stia sei mesi l’anno con l’una sei mesi con l’altra con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con sé, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa».

Insomma, il Tribunale di Roma fa un passo avanti ed anche in mancanza di una specifica regolamentazione nazionale, si allontana dall’idea che l’animale di affezione sia una cosa, un bene mobile, e lo considera oggetto sì ma di affetto, e soprattutto soggetto che nutre affetto verso qualcuno. Finalmente.

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Scarica la sentenza Trib. Roma, Sez. V, 15/03/2016, n. 5322

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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