Assicurazione professionale avvocati: obbligatorietà rimandata?


E’ del 24/06/2015 u.s., ma è stato pubblicato sul sito del CNF solo qualche giorno fa, il parere (n. 35/2015) con cui tale organismo ha chiarito che l’obbligo per i professionisti di assicurarsi per la responsabilità civile non può ancora ritenersi in vigore.

La ragione di tale assunto è determinata dal fatto che manca ancora la precisazione, da parte del Ministero della Giustizia, previo interpello del CNF, delle condizioni essenziali della specifica polizza, oltre che dei relativi massimali.

Assicurazione per la responsabilita’ civile e assicurazione contro gli infortuni

Come noto ormai a tutti i colleghi, l’attivazione di una polizza assicurativa per gli avvocati, e di renderne noti gli estremi ai propri clienti, oltre che al COA di appartenenza, era stata prevista dall’art. 12 L. 247/2012, secondo cui

L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

 La copertura della polizza così sottoscritta deve, inoltre, estendersi, in base a quanto stabilito dal 2° co. dell’art. 12 L. cit., anche agli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità’ di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

La mancata osservanza della disposione sopra menzionata costituisce illecito disciplinare.

Il parere del CNF interviene sulla questione della obbligatorietà o meno della stipula polizza assicurativa da parte degli avvocati, a seguito del quesito posto dal COA di Catanzaro (quesito che in realtà interessava unicamente la polizza infortuni per praticanti e collaboratori), chiarendo che l’entrata in vigore dell’obbligo in questione deve riternesi differita sino alle determinazioni, da parte del Ministero della Giustizia, delle condizioni essenziali  e dei massimali minimi di polizza.

E ciò vale sia per quanto concerne la polizza c.d. infortuni, sia per quanto concerne la polizza per la responsabilità civile.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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