L’appello penale come quello civile? Specificità dei motivi Cass. Pen., Sezioni Unite, 22/02/2017, n. 8825


Le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui anche

«l’appello – al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»,

precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

La Cassazione si è pronunciata dirimendo il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di specificità dei motivi di appello, al pari di quello vigente nel giudizio di cassazione, e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni ai sensi dell’art. 591 C.P.P.

Nel procedimento de quo, il Procuratore generale ha richiesto che venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso, evindenziando l’intrinseca genericità del motivo di appello proposto nel caso sottoposto alla Corte, con cui la difesa si era semplicemente limitata a dedurre l’eccessività della pena argomentando in merito a non meglio precisate modalità del fatto.

Nel far ciò, il P.G., prendendo posizione sul contrasto giurisprudenziale oggetto della rimessione alle SSUU, ha affermato che le peculiarità dei due mezzi di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) non possono implicare un minor rigore valutativo, nè incidere di per sè sulla portata del requisito della specificità, sul rilievo che le differenze tra i citati mezzi d’impugnazione

«riguardano i vizi deducibili e la cognizione attribuita al giudice, ma sempre nell’ambito di una impugnazione ammissibile e quindi dotata di motivi specifici».

Il P.G., proseguendo nelle proprie valutazioni, in ordine alla “specificità dei motivi” ha osservato che va operata una distinzione tra le questioni di fatto, in relazione alle quali è necessario esporre con precisione le circostanze di fatto poste a sostegno delle richieste; le questioni di diritto, in relazione alle quali la specificità assume minore pregnanza; ed, infine, le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio e le circostanze, elementi che – come nel caso di specie – implicano necessariamente un riferimento alla situazione di fatto, non potendo quindi ritenersi sufficiente il mero richiamo agli elementi previsti dall’art. 133 C.P.P.

La Cassazione per rispondere alla seguente questione di diritto

«Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugnazione»,

ha illustrato un lungo excursus normativo e giurisprudenziale succedutosi nel corso degli anni che dà atto sostanzialmente di come gli artt. 581, comma 1, lettera c), norma che richiede la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e il conseguente art. 591, comma 1, lettera c), che a sua volta sanziona con l’inammissibilità l’eventuale carenza di tale presupposto, rappresentino una problematica di non poco conto se sol si consideri che la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora non sia stata rilevata dal giudice d’appello.

La Cassazione inoltre ricorda come l’inammissibilità dell’impugnazione deve essere considerata una categoria unitaria nell’ambito di un sistema contraddistinto dal principio dispositivo.

Indi, le Sezioni Unite, convidendo le sopra richiamate considerazioni del Procuratore generale, ritengono di accogliere il filone giurisprudenziale, più coerente con il dato normativo, secondo cui l’appello viene essenzialmente assimilato al ricorso per cassazione, ricostruendo l’ambito e la portata dei richiamati artt. 581 e 591 C.P.P.

Ancorché, come noto, l’appello costituisca un’impugnazione a critica libera, mentre il ricorso per cassazione costituisca un mezzo di impugnazione a critica vincolata, la Cassazione ritiene di dover abbracciare la c.d. tesi della riferibilità della “specificità estrinseca” anche dell’appello, oltre che del ricorso per cassazione, che si fonda su solide basi di precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di processo equo, ma anche dell’ordinamento interno.

Difatti, prosegue la Cassazione, richiamando l’art. 597 C.P.P. che, nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d’appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti

«non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che i motivi si riferiscano semplicemente ai “punti della decisione”. Infatti, l’espressione “si riferiscono”, contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell’art. 581, comma 1, lett. c); con la conseguenza che essa non può che significare “indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”, in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato disposto delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell’ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richiesta dal comma 1 dell’art. 591, compresa quella sulla specificità dei estrinseca dei motivi».

In definitiva, la Cassazione ha stabilito che la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello è coerente con l’interpretazione secondo cui i motivi di appello non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, bensì sono diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata.

Ne consegue che, sulla base di tali considerazioni, il giudizio di appello non può e non deve essere considerato come un giudizio “a tutto campo” e l’impugnazione deve esplicarsi attraverso una «critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata».

Le affermazioni sopra richiamate si pongono, infine, in coerenza anche con l’attuale indirizzo di riforma legislativa (ddl “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” approvato alla Camera il 23/9/2015 ed attualmente all’esame del Senato, diretto, tra l’altro alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie), nonché con gli sviluppi del modello del processo civile (vedi i novellati artt. 342 e 348bis e ter C.P.C.), che risulta caratterizzato oggi dal principio di specificità dell’impugnazione, addirittura con la precisione che, ai fini dell’ammissibilità, assuma rilievo la ragionevole probabilità che l’impugnazione sia accolta.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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