Anatocismo bancario: incubo di una notte di mezza estate (parte seconda) La prima parte dell'articolo è stata pubblicata ieri 16/07/2014


Eliminato dal governo Letta … a sua insaputa, col governo Renzi … si cambia verso (rinvio)

Il paragrafo è contenuto nella prima parte dell’articolo, pubblicata ieri, 16/07/2014.

Come è nata e come si è consolidata la prassi (illegittima) dell’anatocismo bancario (rinvio)

Il paragrafo è contenuto nella prima parte dell’articolo, pubblicata ieri, 16/07/2014.

La recente evoluzione giurisprudenziale

Dunque, contrariamente alla politica, negli ultimi anni la giurisprudenza della Suprema Corte ha centratamente insistito sulla distinzione tra usi normativi e negoziali, arrivando ad escludere per questi ultimi la natura di eccezioni operanti sullo stesso piano della norma principale – nella fattispecie l’art. 1283 C.C.-, reputando nulle le clausole anatocistiche, in quanto non configurabili come espressione di usi normativi.

Di seguito si riportano le pronunce più importanti cui si sono massicciamente uniformati i tribunali di tutta Italia..

Cassazione, Sezioni Unite, n. 21095 del 04/11/2004

Con il notissimo arresto 21095/2004 qui in esame (già citato nella prima parte del presente post) la Suprema Corte, precisato che gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 C.C. debbano connotarsi come veri e propri usi normativi, ha aggiunto che dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Altrettanto correttamente rilevava la Cassazione l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente, criticando anche la precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente, l’esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi bancari.

Cassazione, Sezioni Unite, n. 24418 del 02/12/2010

 Si tratta di una sentenza (scaricabile qui) diretta a vietare ogni forma di anatocismo bancario.

Riconosciuta l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Corte ha precisato che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità dichiarando illegittima anche la capitalizzazione annuale.

Inoltre, in merito ai termini di prescrizione la sentenza in esame ha altresì disposto che l’azione di ripetizione, ovvero, in termini più semplici, la richiesta di restituzione formulata dal correntista in sede giudiziale contro la banca, facendo valere la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto: solo da tale momento, infatti, sussiste un pagamento indebito e sorge, pertanto, il diritto di ripetere le somme versate con riferimento a tutto il periodo contrattuale. In tal modo la tutela per la restituzione delle somme corrisposte in applicazione a clausole anatocistiche è stata estesa anche con riguardo a rapporti bancari più datati. Sul punto, così si esprimono i Giudici di legittimità con il precedente qui in commento

«l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens”».

Cassazione, Sezione Prima n. 15135 del 02/7/2014

 Si tratta di una recentissima pronuncia, a conferma dell’antinomia tra politica e giurisprudenza cui in precedenza si accennava, poiché in netto contrasto con l’art. 31 del citato D.L. n. 91/14, nei confronti del quale sembra temporalmente collocarsi quasi come una replica diretta.

In particolare, la Corte di Appello di Milano aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi, ritenendo la bocciatura della giurisprudenza di legittimità limitata solo alla capitalizzazione trimestrale, anche in base ad un’interpretazione dell’art. 3, 2° co., D.M. 24/4/92, secondo il quale «i tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione».

Richiamando la sopracitata sentenza n. 24418 del 3/12/10, la Corte ha definito assolutamente arbitrario l’assunto della Corte d’Appello di Milano secondo il quale, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe implicitamente o esplicitamente riconosciuto l’affermazione di usi normativi di capitalizzazione trimestrale.

Prima di difettare di normatività, usi siffatti –ha precisato la Corte – non si rinvengono nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio, periodo che non risulta aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori. Illegittima, dunque, anche la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con anatocismo di diversa periodicità (annuale).

Così si esprime la sentenza in esame:

«Le SSUU hanno ritenuto «assolutamente arbitrario» sostenere che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la giurisprudenza della S.C. avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. «Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori» (così, testualmente, Sez. U. n. 24418/2010)».

Considerazioni conclusive

 Indubbiamente l’enfasi, con cui alcuni giorni fa Banca d’ Italia ha “sponsorizzato” l’evento della riaffermazione governativa  dell’anatocismo bancario, è stata veramente notevole. Si tratterebbe, secondo Giorgio Gobbi, responsabile del Servizio Stabilità Finanziaria di Bankitalia, di un meccanismo che «solo nei paesi islamici non esiste», senza il quale nessuna economia di mercato può funzionare, in naturale sintonia con il direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini,che ha definito l’anatocismo bancario come una «regola di normale matematica finanziaria».

In merito a quanto sopra ed agli effetti esiziali che questa presunta «regola di normale matematica finanziaria» ha riverberato e riverbera sulle “vite degli altri”, cioè dei cittadini e delle imprese,  si riporta conclusivamente l’eloquente intervento del presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia (PD),  virgolettato sul sito di Italia Oggi il 14/07/2014, restando in attesa degli eventi:

«basta ipocrisie. L’anatocismo l’avevamo cancellato con la Finanziaria 2014, governo Letta. Ora viene reintrodotto, seppure in forma annuale e non più trimestrale, con il decreto sulla competitività per le imprese: il che è un ossimoro. Pretendo di sapere chi è il padre di questo emendamento. Escludo che l’abbia fatto il premier. Ma venga fuori l’autore. Soprattutto trovo ingiustificabile e vergognoso che Bankitalia difenda la somma degli interessi sugli interessi, una norma definita illegittima dalla Corte Costituzionale. Sarà inevitabile chiamare in audizione in Parlamento il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: venga a spiegare se è d’accordo con il ritorno di una norma che consente alle banche di guadagnare interessi sugli interessi a danno di imprese e famiglie».

Documenti & materiali

  Leggi la prima parte dell’articolo «Anatocismo bancario : incubo di una notte di mezza estate» (ed ivi ulteriori documenti & materiali)
Scarica Cass. Civ., Sez. Un., 04/11/2004, n. 21095
Scarica Cass. Civ., Sez. Un., 02/12/2010, n. 24418
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2014, n. 15135
Scarica l’articolo de “Larepubblica.it” «Anatocismo, l’ora della verità. Assist di Bankitalia a Renzi: “Solo nei Paesi islamici non esiste“»
Scarica l’articolo de “Italaoggi.it” del 14/07/2014

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Author: Avv. Antonella Matricardi

Avvocato, nata a Pesaro il 19 marzo 1965. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1999. Autrice abituale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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